Decisioni censite
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Tema
Ragioni economiche e organizzative del recesso: soppressione del posto, obbligo di repechage, nesso causale, criteri di scelta.
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6 Ottobre 2026
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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il recesso determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (art. 3 della legge n. 604 del 1966). Non richiede una colpa del lavoratore e, proprio per questo, il controllo del giudice si concentra sulla scelta organizzativa: non sul merito della decisione imprenditoriale, che l'art. 41 della Costituzione riserva all'impresa, ma sulla sua effettività, sul nesso con la posizione soppressa e sulla possibilità di evitare il recesso.
Le decisioni schedate seguono tre verifiche in sequenza. La prima è l'effettività della ragione: la riorganizzazione o la soppressione del posto devono esistere davvero ed essere la causa del licenziamento, non il pretesto. La seconda è il nesso causale con la posizione del lavoratore licenziato. La terza è l'obbligo di repêchage: il datore deve provare di non aver potuto ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori se compatibili con il suo bagaglio professionale, e la verifica va fatta sulle posizioni vacanti corrispondenti alle mansioni di fatto svolte, non a quelle risultanti solo dall'inquadramento formale. L'onere è interamente a carico del datore (art. 5 della legge n. 604 del 1966): il lavoratore non è tenuto a indicare i posti disponibili.
Quando la riorganizzazione comporta un'esigenza generica di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore deve inoltre scegliere il lavoratore da licenziare secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), comparandolo con gli altri addetti alle stesse mansioni: le schede su questo punto indicano come criteri di riferimento quelli della legge n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi. Rientrano nel tema anche i casi in cui l'impossibilità della prestazione dipende da un fatto esterno al lavoratore, come il ritiro di un'autorizzazione necessaria per lavorare: anche qui serve la prova dell'impossibilità di impiego in luoghi o mansioni diverse.
Sul piano delle tutele, l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento impone la reintegrazione nel regime dell'art. 18: dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022 la reintegrazione non è più una facoltà del giudice e non richiede più che l'insussistenza sia «manifesta». Per gli assunti dal 7 marzo 2015 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 128 del 2024, ha esteso la tutela reintegratoria attenuata anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il fatto materiale è insussistente. Escluso il carattere ritorsivo, non si applica invece la reintegrazione piena: la sanzione va individuata in coerenza con il vizio accertato.
Le schede riportano estremi, massima, esito e fonte primaria; le edizioni del Labour Index leggono l'insieme. Le pagine collegate spiegano come lo Studio assiste lavoratori e imprese su questo tipo di licenziamento.
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di provare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore grava sul datore di lavoro e il repechage va verificato con riferimento alle…
Escluso il carattere ritorsivo e, quindi, la nullità del licenziamento, non è applicabile la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300/1970; il regime…
Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro può intimare un secondo licenziamento fondato su una causa o un motivo diverso, autonomo e distinto rispetto al primo.
La violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove; il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto…
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove l'inquadramento della lavoratrice non sia limitato al settore soppresso, non è legittimo circoscrivere la scelta ai soli addetti a tale…
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Qui le decisioni sono in pillole: estremi, esito e principio in breve. La scheda completa, con il commento, la questione decisa e il link al provvedimento originale, resta per chi riceve gli aggiornamenti dell'Osservatorio. L'iscrizione è gratuita e apre subito i contenuti su questo browser; una email quando esce un'edizione o una nota, nessun altro uso dell'indirizzo.
Riprese dalle edizioni del Labour Index con l'etichetta di forza assegnata nel rapporto.
La pronuncia ribadisce una configurazione condizionata del secondo licenziamento: esso può essere fondato su una causa o un motivo autonomo e distinto, ma i suoi effetti operano soltanto nell'ipotesi di invalidità o inefficacia del primo recesso.
Limiti: L'interpretazione si fonda su un'unica pronuncia e non consente valutazioni sulla diffusione dell'orientamento o sulle sue applicazioni in fattispecie differenti.
Come si sono concluse le decisioni schedate su questo tema. L'esito processuale descrive la sorte del ricorso, non chi ha ragione nel merito. Il corpus dell'Osservatorio non e' un campione rappresentativo della giurisprudenza nazionale: i numeri descrivono le decisioni raccolte e verificate nel periodo, non l'intero contenzioso.
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