Piacenza · Infortuni e malattie professionali

Avvocato per infortuni sul lavoro a Piacenza

L'Avv. Lucia Capelli si occupa solo di diritto del lavoro e riceve a Piacenza, in via Romagnosi 37. Assiste chi ha subito un infortunio o una malattia professionale nei rapporti con l'INAIL e, quando l'indennizzo pubblico non copre tutto il danno, nell'azione verso il datore di lavoro.

Le prestazioni INAIL e il risarcimento dal datore di lavoro sono due strade distinte, con presupposti e termini propri. Chiuderne una senza aver impostato l'altra è l'errore che costa di più.

  • L'INAIL indennizza secondo tabelle, non risarcisce l'intero danno
  • Il danno che resta scoperto si chiede al datore di lavoro
  • Referto, denuncia e documentazione sanitaria vanno conservati da subito
  • Riceve a Piacenza in via Romagnosi 37, anche in videochiamata

Perché l'INAIL da sola quasi mai basta

Dopo un infortunio sul lavoro o il riconoscimento di una malattia professionale l'INAIL eroga le proprie prestazioni: l'indennità per il periodo di inabilità temporanea, l'indennizzo in capitale del danno biologico permanente quando il grado accertato va dal 6 al 15 per cento, la rendita dal 16 per cento in su. Sono prestazioni dovute a prescindere da qualunque colpa, e questo è il loro pregio: arrivano anche quando nessuno ha sbagliato nulla. Il limite è che vengono calcolate su tabelle predeterminate, che non fotografano il danno della singola persona.

Da qui nasce la seconda strada, che però ha un presupposto preciso. Per i danni che rientrano nella copertura assicurativa il datore di lavoro è in linea di principio esonerato dalla responsabilità civile: l'esonero cade quando l'infortunio deriva da un fatto che integra un reato perseguibile d'ufficio, condizione che il giudice civile può accertare da sé, senza attendere alcuna condanna penale e applicando le regole della responsabilità contrattuale. Ricorrendo quel presupposto si può chiedere il danno differenziale, che non è una sottrazione globale ma un confronto voce per voce fra quanto spetta secondo i criteri civilistici e quanto l'INAIL ha indennizzato per quella stessa voce.

Accanto al differenziale c'è il danno complementare, cioè le voci che l'assicurazione pubblica non copre affatto: le conseguenze sulla vita di relazione, la sofferenza morale, l'inabilità temporanea nella sua componente non indennizzata, la personalizzazione legata alla situazione concreta della persona. Su queste voci l'esonero non opera, quindi si chiedono provando la responsabilità del datore di lavoro senza dover passare dal fatto-reato. È una distinzione tecnica che ha un effetto molto pratico su che cosa conviene chiedere e su come va impostato il ricorso.

Le due strade non si escludono e non seguono gli stessi tempi. La pratica INAIL si apre subito e prosegue per conto proprio; l'azione verso il datore di lavoro richiede di ricostruire come l'infortunio è avvenuto e quali misure non erano state adottate. Impostarle insieme dall'inizio serve a evitare l'esito peggiore: accettare un indennizzo, considerare chiusa la vicenda e scoprire dopo che restava una parte consistente da recuperare.

Che cosa decide la causa: i documenti dei primi giorni

Il fascicolo di un infortunio si costruisce nelle prime settimane, spesso senza che nessuno se ne renda conto. Il referto del pronto soccorso e i certificati successivi fissano la data e la natura delle lesioni; la denuncia trasmessa all'INAIL fissa la versione dei fatti che l'azienda ha dichiarato; le annotazioni sull'accaduto e i nomi di chi era presente diventano poi le testimonianze. Vale conservare tutto in copia propria, senza dare per scontato che l'azienda o l'ente lo faranno.

Sul versante della sicurezza contano documenti che il lavoratore di solito non ha: la valutazione dei rischi, i verbali di formazione e di addestramento, le consegne dei dispositivi di protezione, i libretti di manutenzione delle macchine, gli eventuali verbali degli organi di vigilanza. Sono atti che si acquisiscono in giudizio o tramite richiesta, e sono spesso il punto in cui la responsabilità emerge: non perché manchi la firma, ma perché la formazione dichiarata non corrisponde a quella effettivamente ricevuta.

C'è poi un equivoco che conviene sciogliere subito. La disattenzione del lavoratore non cancella la responsabilità del datore: l'obbligo di sicurezza comprende anche il dovere di prevedere l'imprudenza prevedibile di chi lavora, e solo un comportamento del tutto abnorme ed estraneo alle mansioni interrompe il nesso. Molte persone rinunciano a far valere le proprie ragioni perché si sentono in colpa per l'accaduto: nella maggior parte dei casi quella colpa non ha l'effetto giuridico che immaginano.

La malattia professionale segue un tempo diverso

Nella malattia professionale non c'è un evento con una data: c'è un'esposizione prolungata che a un certo punto produce una patologia. Per alcune malattie, elencate in apposite tabelle e collegate a lavorazioni determinate, l'origine professionale si presume e il lavoratore non deve dimostrarla. Per tutte le altre l'origine va provata, ed è il passaggio più difficile: serve ricostruire la storia lavorativa, le mansioni svolte e per quanto tempo, e collegarla alla patologia con documentazione medica coerente.

Le patologie che ricorrono con più frequenza sono quelle dell'apparato muscolo-scheletrico legate alla movimentazione dei carichi e ai movimenti ripetuti, l'ipoacusia da rumore, le affezioni respiratorie da esposizione a polveri e sostanze. Il termine per le prestazioni decorre dalla manifestazione della malattia e non dall'inizio dell'esposizione: è un dettaglio che cambia tutto, perché significa che una patologia emersa oggi può essere collegata a un lavoro svolto anni prima.

Anche qui esistono i due binari. Se l'esposizione dipendeva da condizioni di lavoro che non rispettavano le norme di prevenzione, oltre alle prestazioni dell'ente si può agire verso il datore di lavoro, compreso quello presso cui si lavorava in passato. La ricostruzione richiede più tempo ed è il motivo per cui, in questa materia, conviene farsi assistere prima di presentare la domanda e non dopo un eventuale rigetto.

Dove capitano gli infortuni nel piacentino

La logistica, che a Piacenza occupa migliaia di persone tra magazzini e trasporti, concentra una parte rilevante delle vicende: movimentazione manuale dei carichi, mezzi in manovra negli spazi di lavoro, cadute e urti, e la lunga coda delle patologie della schiena e delle spalle che maturano nel tempo. Sono contesti in cui il lavoro è spesso organizzato per appalti successivi, e la prima cosa da chiarire è chi rispondeva della sicurezza nel momento in cui il fatto è accaduto: il committente, l'appaltatore o entrambi.

Accanto alla logistica pesano l'agricoltura e l'agroalimentare, con le macchine e la stagionalità dei rapporti, l'edilizia, e la meccanica. Un capitolo a sé riguarda gli infortuni avvenuti nel percorso tra casa e lavoro, che in una provincia attraversata dall'autostrada e dalla via Emilia, e con molti pendolari verso Milano e Lodi, sono più frequenti di quanto si pensi: sono coperti, entro certi limiti e a determinate condizioni sul percorso e sul mezzo utilizzato.

Sul territorio operano il servizio di prevenzione e sicurezza dell'azienda sanitaria e l'Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza, che svolgono le verifiche e i cui atti possono diventare elementi di prova. Le controversie contro il datore di lavoro si discutono di norma davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Piacenza, secondo le regole di competenza proprie delle cause di lavoro, che vanno verificate sul caso concreto.

Nel diritto del lavoro quasi tutto si gioca sui termini

2 giorni — Denuncia all'INAIL
Il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio entro due giorni dal ricevimento del certificato medico. Il ritardo o l'omissione sono elementi da far emergere.
3 anni — Prestazioni INAIL
Si prescrivono in tre anni dall'evento o, per la malattia professionale, dal momento in cui si manifesta. È un termine che nelle malattie si valuta con attenzione.
10 anni — Risarcimento dal datore di lavoro
L'obbligo di sicurezza nasce dal contratto di lavoro, quindi vale il termine ordinario decennale. Le prove, però, si deteriorano molto prima.
5 anni — Responsabili esterni
Quando l'infortunio dipende da un soggetto diverso dal proprio datore — un'altra impresa in appalto, il costruttore di un macchinario — il termine è di cinque anni.

Sono i termini generali: esistono eccezioni, sospensioni e discipline particolari a seconda del contratto applicato e del tipo di provvedimento. Per una prima verifica autonoma c'è la diagnosi guidata del licenziamento, gratuita e senza salvataggio dei dati inseriti.

Domande frequenti

Ho avuto un infortunio: l'INAIL non basta?

L'INAIL indennizza il danno biologico secondo tabelle predeterminate e prescinde da ogni colpa, ma non risarcisce l'intero pregiudizio subito. La parte eccedente — il danno differenziale — si può chiedere al datore di lavoro quando l'infortunio deriva da un fatto che integra un reato perseguibile d'ufficio, presupposto che il giudice civile accerta da sé senza bisogno di una condanna penale. Le voci che l'assicurazione non copre affatto, il cosiddetto danno complementare, si chiedono invece provando la responsabilità del datore, senza quel passaggio. Le due strade vanno impostate insieme.

Che cos'è il danno differenziale?

È l'eccedenza fra il danno calcolato secondo i criteri civilistici e quanto l'INAIL ha indennizzato, confrontata voce per voce e non come sottrazione globale: dal danno biologico si detrae la sola quota della rendita destinata a quel danno, non l'intero valore della rendita. Presuppone che l'infortunio derivi da un fatto integrante un reato perseguibile d'ufficio. Il danno complementare, invece, riguarda le voci che l'assicurazione non copre affatto e non richiede quel presupposto.

L'infortunio mentre andavo al lavoro è coperto?

In linea di principio sì: l'infortunio avvenuto nel percorso fra abitazione e luogo di lavoro è tutelato, entro limiti che riguardano il tragitto seguito, le interruzioni e il mezzo utilizzato. In una provincia con molti pendolari è una casistica frequente, e i rigetti nascono quasi sempre da come il percorso viene ricostruito: per questo conviene documentarlo subito.

E se l'infortunio è avvenuto per una mia disattenzione?

L'obbligo di sicurezza comprende anche il dovere di prevenire l'imprudenza prevedibile di chi lavora: solo un comportamento del tutto abnorme ed estraneo alle mansioni interrompe il collegamento con la responsabilità del datore. Molte persone rinunciano a far valere le proprie ragioni perché si sentono in colpa, quando nella maggior parte dei casi quella colpa non ha l'effetto che immaginano.

Che cosa conviene portare al primo appuntamento?

Il referto del pronto soccorso e tutti i certificati successivi, la documentazione INAIL ricevuta, il contratto di lavoro e le buste paga, i nomi di chi era presente, e se disponibili gli attestati di formazione e le consegne dei dispositivi di protezione. Anche una documentazione parziale va bene: serve a capire quali termini stanno correndo e quali atti vanno acquisiti.

L'INAIL mi ha riconosciuto un grado troppo basso: posso contestarlo?

Sì. La valutazione del grado di inabilità può essere contestata, e la parte medica è quella che decide l'esito: servono la documentazione sanitaria completa e una valutazione tecnica che regga il confronto con quella dell'ente. Va verificato anche se, oltre al grado, sia dovuto qualcosa dal datore di lavoro, perché le due questioni si affrontano meglio insieme.

Lo Studio riceve a Piacenza in via Romagnosi 37, su appuntamento. Vedi anche come lavora lo Studio a Piacenza e la pagina di materia infortuni sul lavoro e danno differenziale.

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