- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 9669/2026
- Decisa il
- 10 Marzo 2026
- Depositata il
- 15 Aprile 2026
- Esito processuale
- cassata con rinvio
Principio di diritto
In caso di ritiro del tesserino di accesso aeroportuale, qualora l'impedimento alla prestazione non sia imputabile al lavoratore, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la prova datoriale dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in luoghi diversi o in mansioni diverse almeno equivalenti, nell'ambito dei poteri organizzativi dell'impresa.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente al ritiro del tesserino aeroportuale e obbligo di repêchage" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9669, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-9669-2026/