- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 14122/2026
- Decisa il
- 10 Marzo 2026
- Depositata il
- 14 Maggio 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
La violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove; il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto mediante il mero omesso esame di elementi istruttori. L'impugnazione della pronuncia che ha dichiarato illegittimo un licenziamento devolve al giudice d'appello anche la verifica dell'obbligo di repêchage, senza giudicato interno su singole affermazioni contenute nella motivazione.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 14122, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 14 maggio 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-14122-2026/