- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 9668/2026
- Decisa il
- 10 Marzo 2026
- Depositata il
- 15 Aprile 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la riorganizzazione comporti un'esigenza generica di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve individuare il lavoratore da licenziare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, comparandolo con gli altri dipendenti interessati, e deve provare l'impossibilità di utile reimpiego in mansioni compatibili.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9668, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-9668-2026/