Corte di Cassazione · Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9668, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026

Corte
Corte di Cassazione, Lavoro
Ordinanza
n. 9668/2026
Decisa il
10 Marzo 2026
Depositata il
15 Aprile 2026
Esito processuale
rigettato

Principio di diritto

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la riorganizzazione comporti un'esigenza generica di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve individuare il lavoratore da licenziare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, comparandolo con gli altri dipendenti interessati, e deve provare l'impossibilità di utile reimpiego in mansioni compatibili.

Riservato agli iscritti

La scheda completa è per gli iscritti

Il commento della decisione, la questione decisa, il link al provvedimento originale e le decisioni collegate sono riservati a chi riceve gli aggiornamenti dell'Osservatorio. L'iscrizione è gratuita e apre subito i contenuti su questo browser; una email quando esce un'edizione o una nota, nessun altro uso dell'indirizzo.

Come citare

Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9668, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-9668-2026/