- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 9675/2026
- Decisa il
- 10 Marzo 2026
- Depositata il
- 15 Aprile 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel subentro di altra impresa nella concessione per la distribuzione del gas naturale, il D.M. 21 aprile 2011 non deroga alla disciplina legislativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il datore originario deve provare il presupposto organizzativo-produttivo, l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore e, nella scelta tra personale omogeneo e fungibile, l'adozione di criteri conformi a correttezza. Il passaggio presso la società subentrante non esclude la tutela relativa al distinto rapporto con il datore originario.
Riservato agli iscritti
La scheda completa è per gli iscritti
Il commento della decisione, la questione decisa, il link al provvedimento originale e le decisioni collegate sono riservati a chi riceve gli aggiornamenti dell'Osservatorio. L'iscrizione è gratuita e apre subito i contenuti su questo browser; una email quando esce un'edizione o una nota, nessun altro uso dell'indirizzo.
Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di subentro nella distribuzione del gas naturale" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9675, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-9675-2026/