Corte di Cassazione · Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di subentro nella distribuzione del gas naturale

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9675, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026

Corte
Corte di Cassazione, Lavoro
Ordinanza
n. 9675/2026
Decisa il
10 Marzo 2026
Depositata il
15 Aprile 2026
Esito processuale
rigettato

Principio di diritto

Nel subentro di altra impresa nella concessione per la distribuzione del gas naturale, il D.M. 21 aprile 2011 non deroga alla disciplina legislativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il datore originario deve provare il presupposto organizzativo-produttivo, l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore e, nella scelta tra personale omogeneo e fungibile, l'adozione di criteri conformi a correttezza. Il passaggio presso la società subentrante non esclude la tutela relativa al distinto rapporto con il datore originario.

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Come citare

Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di subentro nella distribuzione del gas naturale" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 9675, decisa il 10 marzo 2026, depositata il 15 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-9675-2026/