- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 25687/2026
- Decisa il
- 30 Giugno 2026
- Depositata il
- 22 Settembre 2026
- Esito processuale
- cassata con rinvio
Principio di diritto
Le dichiarazioni rese dal lavoratore quale testimone possono avere rilevanza disciplinare se consapevolmente o colpevolmente non veritiere e, per contenuto, contesto e gravità, idonee a incidere sul vincolo fiduciario; la nullità del licenziamento per motivo ritorsivo richiede la prova che l'intento di rappresaglia sia stato l'unico motivo determinante del recesso e non deriva automaticamente dall'insussistenza o dalla sproporzione dell'addebito.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento disciplinare per dichiarazioni rese dalla lavoratrice quale testimone in un procedimento civile e dedotta natura ritorsiva del recesso" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 25687, decisa il 30 giugno 2026, depositata il 22 settembre 2026), in Capelli Labour Index III trimestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-25687-2026/