- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Sentenza
- n. 22622/2026
- Decisa il
- 16 Giugno 2026
- Depositata il
- 2 Luglio 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel periodo di efficacia della disciplina emergenziale, il lavoro agile poteva essere applicato dai datori di lavoro privati anche senza accordo individuale scritto; l'accordo può essere provato come fatto storico idoneo a giustificare l'assenza dal luogo di lavoro. Ai fini della retribuzione globale di fatto, sono computabili i compensi continuativi collegati alla prestazione, con esclusione di quelli eventuali, incerti od occasionali.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento disciplinare per asserita assenza ingiustificata durante lavoro agile e computo del premio di produzione nella retribuzione globale di fatto" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza, n. 22622, decisa il 16 giugno 2026, depositata il 2 luglio 2026), in Capelli Labour Index III trimestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-22622-2026/