- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 216/2026
- Decisa il
- 4 Dicembre 2025
- Depositata il
- 4 Gennaio 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora il procedimento disciplinare sospeso sia riattivato prima dell'irrevocabilità della sentenza penale, non opera il termine iniziale previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per la riattivazione successiva al giudicato, mentre resta operante il termine finale decorrente dalla ripresa del procedimento. L'amministrazione può fondare l'accertamento disciplinare sugli atti del procedimento penale senza un'autonoma istruttoria e la timbratura del badge eseguita da altro dipendente rileva quale falsa attestazione se oggettivamente idonea a indurre in errore il datore di lavoro.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego per falsa attestazione della presenza mediante timbratura del badge da parte di altro dipendente" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 216, decisa il 4 dicembre 2025, depositata il 4 gennaio 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-216-2026/