Avv. Lucia Capelli - 15 Ottobre 2026
Bonus donne, bonus giovani, bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione valgono solo per assunzioni e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2026; l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo e quella del 15% su notturni, festivi e turni coprono solo le somme pagate nel 2026, o entro il 12 gennaio 2027. Che cosa scade, che cosa prosegue nel 2027, quali misure sono ancora ferme e che cosa verificare prima di fine anno.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 7-12, 18-21, 153-155 e 210-218, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); artt. 1-5 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (decreto lavoro 2026); art. 1, commi 390-391, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 51, comma 3, del TUIR; art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, n. 72 del 3 luglio 2026 e n. 82 del 29 luglio 2026; messaggio INPS n. 2518 del 29 luglio 2026; circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026.
In tre righe
Quattro esoneri contributivi (bonus donne, bonus giovani, bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione) spettano solo per assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2026, e una volta ottenuti durano fino a ventiquattro mesi. Due agevolazioni fiscali (il 5 per cento sugli aumenti da rinnovo contrattuale e il 15 per cento su maggiorazioni notturne, festive e di turno) coprono solo le somme corrisposte nel 2026, con il termine di cassa allargata del 12 gennaio 2027. Fringe benefit a 1.000 e 2.000 euro e premi di risultato all'1 per cento proseguono anche nel 2027, mentre alcune misure già in vigore restano inutilizzabili per mancanza del decreto attuativo.
Perché la data conta
Gli incentivi contributivi si agganciano a un fatto preciso: la data in cui il rapporto di lavoro si instaura o si trasforma. Un'assunzione che decorre dal 2 gennaio 2027 è fuori da tutte le misure del decreto lavoro 2026, anche se la lettera di assunzione è stata firmata a dicembre. Le agevolazioni fiscali, invece, seguono la data di pagamento: conta quando la somma entra in busta paga, non il periodo a cui si riferisce, con l'unica eccezione del principio di cassa allargata dell'art. 51 del TUIR, per cui le somme pagate entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepite nel 2026.
Molte di queste misure potrebbero essere prorogate dalla legge di bilancio 2027. Al 15 ottobre 2026, però, il Consiglio dei ministri ha approvato solo il Documento programmatico di bilancio e il disegno di legge non è ancora stato presentato alle Camere: la proroga dell'imposta sostitutiva del 5 per cento è stata annunciata, ma finché non è scritta in una norma pubblicata le scadenze da rispettare restano quelle attuali.
Gli esoneri per chi assume entro il 31 dicembre 2026
Il decreto-legge 62/2026 ha sostituito, per il 2026, i bonus del decreto Coesione del 2024 con quattro esoneri nuovi. Hanno regole comuni: valgono per i datori di lavoro privati e per il personale non dirigenziale, azzerano i contributi previdenziali a carico del datore esclusi i premi INAIL, richiedono un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, presuppongono il rispetto dei principi generali dell'art. 31 del d.lgs. 150/2015, non spettano a chi nei sei mesi precedenti ha licenziato per giustificato motivo oggettivo o collettivamente nella stessa unità produttiva, vengono revocati se nei sei mesi successivi il datore licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o un collega con la stessa qualifica, non si cumulano con altri esoneri ma sono compatibili con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni, e sono riconosciuti nei limiti di spesa stanziati, esauriti i quali l'INPS non accoglie altre domande.
Bonus donne 2026 (art. 1)
Assunzione a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie svantaggiate delle lettere da b) a g) dell'art. 2, numero 4, del regolamento (UE) 651/2014. L'esonero è del 100 per cento, entro 650 euro al mese (800 se la lavoratrice risiede in una regione della ZES unica), per un massimo di ventiquattro mesi; scende a dodici mesi quando la lavoratrice rientra nelle categorie svantaggiate delle lettere da a) a g) senza il requisito dei ventiquattro o dodici mesi di assenza dal lavoro. Istruzioni nella circolare INPS n. 57/2026; la scheda completa è nell'approfondimento sul bonus donne 2026.
Bonus giovani 2026 (art. 2)
Assunzione a tempo indeterminato, nello stesso periodo, di chi alla data di assunzione non ha compiuto trentacinque anni ed è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno dodici mesi se rientra nelle categorie delle lettere c), e), f) e g) del regolamento. L'esonero è del 100 per cento entro 500 euro al mese per ventiquattro mesi; sale a 650 euro se la sede o unità produttiva è in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche o Umbria. Dura dodici mesi per i giovani che appartengono alle categorie svantaggiate delle lettere da a) a c) e da e) a g) senza i periodi di disoccupazione richiesti, tra cui chi è privo di impiego da sei mesi o ha tra i quindici e i ventiquattro anni. Sono esclusi lavoro domestico e apprendistato. Istruzioni nella circolare INPS n. 55/2026.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
Riservato ai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti nel mese dell'assunzione e assumono a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva situata nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, persone che hanno compiuto trentacinque anni e sono disoccupate da almeno ventiquattro mesi. Esonero del 100 per cento entro 650 euro al mese per ventiquattro mesi. Istruzioni nella circolare INPS n. 56/2026.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
È la misura con la finestra più stretta: riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata effettiva complessiva non superiore a dodici mesi (proroghe comprese), senza soluzione di continuità, con lavoratori che alla data della trasformazione non hanno compiuto trentacinque anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. Esonero del 100 per cento entro 500 euro al mese per ventiquattro mesi. La domanda si presenta dal 29 luglio 2026 sul Portale delle Agevolazioni dell'INPS (sezione "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA"): se la trasformazione non è ancora avvenuta, l'INPS accantona le risorse e assegna dieci giorni per effettuarla e inviare la comunicazione obbligatoria. Con la trasformazione si recupera anche il contributo addizionale dell'1,40 per cento versato sul contratto a termine (art. 2, comma 30, legge 92/2012). Istruzioni nella circolare n. 72/2026 e nel messaggio n. 2518/2026.
Madri con almeno tre figli: nessuna scadenza, ma risorse limitate
L'esonero della legge di bilancio 2026 per chi assume madri di almeno tre figli minorenni prive di impiego da sei mesi (commi 210-213) non ha un termine finale: vale per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 in poi. Dal 29 luglio 2026 è operativo con la circolare INPS n. 82 e il modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni; le risorse per il 2026 sono però limitate a 5,7 milioni di euro, e all'esaurimento le domande non vengono accolte. Dettagli nella scheda sull'esonero per l'assunzione di madri con tre figli.
Le agevolazioni fiscali che coprono solo il 2026
Il 5 per cento sugli aumenti da rinnovo contrattuale
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi di contratti collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 scontano un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 5 per cento, per i dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta (comma 7). L'Agenzia delle Entrate (circolare 2/E/2026) ha chiarito che l'agevolazione si applica alle tranche pagate nel 2026 anche se l'erogazione è iniziata negli anni precedenti, che vale il principio di cassa allargata e che restano esclusi scatti di anzianità, una tantum di copertura della vacanza contrattuale, straordinari, maggiorazioni e TFR. Le somme relative al 2026 pagate a gennaio 2027 oltre il giorno 12 rientrano nel periodo d'imposta 2027 e, senza proroga, perdono l'agevolazione.
Il 15 per cento su notturno, festivo e turni
Le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, per lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale e per turni, corrisposte nel periodo d'imposta 2026 ai dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro, scontano un'imposta sostitutiva del 15 per cento entro 1.500 euro annui (commi 10-11). Il sostituto applica l'agevolazione direttamente; se il lavoratore ha cambiato datore, deve attestare per iscritto il reddito 2025; non rientrano i compensi che sostituiscono la retribuzione ordinaria. Le attività del turismo e della somministrazione di alimenti e bevande sono escluse da questa imposta sostitutiva: per i loro lavoratori valeva invece il trattamento integrativo speciale del 15 per cento dei commi 18-21, limitato al periodo 1° gennaio-30 settembre 2026 e ora concluso: chi ne aveva diritto e non ha ancora presentato la richiesta scritta può farlo finché il datore non chiude il conguaglio di fine anno (scheda sul bonus turismo 2026).
Che cosa prosegue nel 2027
- Fringe benefit. Le soglie di esenzione di 1.000 euro, 2.000 per chi ha figli a carico, valgono per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 (art. 1, commi 390-391, legge 207/2024). Per il 2026 i benefit vanno erogati entro il 12 gennaio 2027, e chi vuole la soglia maggiorata deve aver consegnato la dichiarazione con i codici fiscali dei figli: approfondimento sui fringe benefit 2026.
- Premi di risultato. L'imposta sostitutiva all'1 per cento entro 5.000 euro vale per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 (comma 9). Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026), che si applica dal 1° gennaio 2027, ha riassorbito la previsione all'art. 228, comma 10: l'aliquota ridotta per il 2027 è confermata. Dettagli nella scheda sulla detassazione 2026.
- Bonus donne, giovani, ZES e stabilizzazione continuano a produrre effetti fino a ventiquattro mesi dall'assunzione o trasformazione: chi assume entro dicembre 2026 fruisce dell'esonero fino al 2028.
Scade invece il 31 dicembre 2026 l'esonero della quota IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato (art. 1, comma 180, legge 213/2023, entro 3.000 euro annui); dal 2027 dovrebbe subentrare l'esonero parziale previsto dalla legge di bilancio 2025, la cui operatività dipende ancora da un decreto attuativo.
Le misure in vigore ma non utilizzabili
- Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato 2026 (commi 153-155): lo sgravio parziale per le assunzioni stabili effettuate nel 2026 è subordinato a un decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia che, al 15 ottobre 2026, non risulta adottato. Nessuna domanda può essere presentata e nessuno sgravio può essere esposto in Uniemens.
- Esonero per il part-time dei genitori di tre figli (commi 214-218): il diritto di priorità nella trasformazione a tempo parziale è operativo dal 1° gennaio 2026, ma l'esonero di 3.000 euro annui per il datore attende il decreto interministeriale, il cui termine di adozione è scaduto. Scheda sul part-time con tre figli conviventi.
Chi ha impostato assunzioni contando su queste due misure non ha, al momento, un beneficio spendibile. Se il decreto arriverà, occorrerà verificare se copre anche le assunzioni già effettuate.
Requisiti in sintesi
| Misura | Finestra temporale | Beneficio | Stato al 15 ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| Bonus donne 2026 | Assunzioni a tempo indeterminato 1/1-31/12/2026 | 100% contributi datore, 650 €/mese (800 ZES), 12 o 24 mesi | Operativa (circ. INPS 57/2026) |
| Bonus giovani 2026 | Assunzioni a tempo indeterminato 1/1-31/12/2026, under 35 | 100%, 500 €/mese (650 in dieci regioni), 12 o 24 mesi | Operativa (circ. INPS 55/2026) |
| Bonus ZES 2026 | Assunzioni a tempo indeterminato 1/1-31/12/2026, datori fino a 10 dipendenti | 100%, 650 €/mese, 24 mesi | Operativa (circ. INPS 56/2026) |
| Incentivo alla stabilizzazione | Trasformazioni 1/8-31/12/2026 di contratti a termine avviati entro il 30/4/2026 | 100%, 500 €/mese, 24 mesi | Operativa (circ. 72 e mess. 2518/2026) |
| Madri di tre figli minorenni | Assunzioni dal 1/1/2026, senza termine | 100%, 8.000 €/anno, 12-24 mesi | Operativa (circ. INPS 82/2026), risorse limitate |
| Aumenti da rinnovo CCNL | Somme pagate nel 2026 (cassa allargata 12/1/2027) | Imposta sostitutiva 5%, reddito 2025 fino a 33.000 € | Operativa (circ. AE 2/E/2026) |
| Notturno, festivo, turni (escluso turismo) | Somme pagate nel 2026 | Imposta sostitutiva 15% entro 1.500 €, reddito 2025 fino a 40.000 € | Operativa |
| Turismo: notturno e festivo | Prestazioni 1/1-30/9/2026 | 15% esente, su richiesta scritta | Periodo concluso, erogazione entro conguaglio |
| Fringe benefit | Periodi d'imposta 2025-2027 | Esenzione fino a 1.000/2.000 € | Operativa |
| Premi di risultato | Premi erogati nel 2026 e 2027 | Imposta sostitutiva 1% entro 5.000 € | Operativa |
| Esonero assunzioni 2026 (cc. 153-155) | Assunzioni 1/1-31/12/2026 | Sgravio parziale fino a 24 mesi | In attesa del decreto attuativo |
| Part-time tre figli (esonero) | Trasformazioni dal 1/1/2026 | 100% entro 3.000 €/anno, 24 mesi | In attesa del decreto attuativo |
Esempio
Un'impresa di Piacenza ha assunto il 1° marzo 2026, con contratto a termine di sei mesi poi prorogato fino al 31 ottobre, un impiegato di ventotto anni mai occupato a tempo indeterminato. Se trasforma il rapporto a tempo indeterminato il 1° novembre 2026, senza interruzione, e l'organico medio cresce rispetto ai dodici mesi precedenti, può chiedere l'incentivo alla stabilizzazione: con contributi datoriali di circa 600 euro al mese, l'esonero copre 500 euro al mese per ventiquattro mesi, circa 12.000 euro, più il recupero dell'1,40 per cento addizionale versato sul contratto a termine. Se la stessa trasformazione avvenisse il 15 gennaio 2027, l'incentivo non spetterebbe. Per lo stesso lavoratore, un aumento di 80 euro lordi mensili derivante dal rinnovo del CCNL decorso da giugno 2026 è tassato al 5 per cento sulle mensilità pagate entro il 12 gennaio 2027; le mensilità successive seguiranno la tassazione ordinaria, salvo proroga.
Domande frequenti
Conta la data della firma o quella di inizio del rapporto?
Conta la data in cui il rapporto si instaura o si trasforma, che è quella indicata nella comunicazione obbligatoria. Una lettera di assunzione firmata a dicembre 2026 con decorrenza gennaio 2027 non dà diritto ai bonus del decreto lavoro 2026, salvo che una nuova norma ne estenda la finestra.
Bonus donne e bonus giovani si possono cumulare per la stessa persona?
No. Ciascun esonero del decreto-legge 62/2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquota, quindi per lo stesso rapporto va scelta una sola misura; tutti sono invece compatibili con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per le nuove assunzioni.
Gli aumenti da rinnovo riferiti a dicembre 2026 ma pagati a gennaio 2027 sono agevolati?
Sì, se pagati entro il 12 gennaio 2027, perché per il principio di cassa allargata si considerano percepiti nel 2026. Se pagati dopo, rientrano nel 2027 e, in assenza di proroga, seguono la tassazione ordinaria.
Il 5 per cento vale anche se il CCNL è stato rinnovato nel 2024?
Sì. Rilevano i rinnovi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ma solo per le tranche di aumento corrisposte nel 2026: quelle pagate nel 2024 e nel 2025 restano tassate in via ordinaria.
Il lavoratore può rifiutare l'imposta sostitutiva?
Sì, con rinuncia scritta al datore di lavoro. La convenienza va valutata caso per caso, perché le somme tassate separatamente non concorrono al reddito complessivo e non incidono sul calcolo di detrazioni e deduzioni; chi non ha un sostituto può applicare o recuperare l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi.
L'incentivo alla stabilizzazione vale per un contratto a termine di quattordici mesi?
No. Il contratto a termine da trasformare deve avere, alla data della trasformazione, una durata effettiva complessiva non superiore a dodici mesi, proroghe comprese, e deve essere iniziato entro il 30 aprile 2026.
Che cosa succede se le risorse si esauriscono prima del 31 dicembre?
Tutti gli esoneri sono riconosciuti nei limiti di spesa stanziati e l'INPS, quando dal monitoraggio emerge anche in via prospettica il raggiungimento del limite, smette di accogliere le domande. Conviene presentare l'istanza telematica appena i requisiti sono certi, anche prima della trasformazione per l'incentivo dell'art. 4.
Per approfondire: incentivi alle assunzioni e agevolazioni sul lavoro: lo stato di ciascuna misura, bonus donne 2026: requisiti, importi e domanda INPS, detassazione 2026: aumenti da rinnovo CCNL, premi, notturno e turni, fringe benefit 2026: soglie e termine del 12 gennaio, contratto a termine 2026: durata, causali, proroghe e rinnovi, consulenza di diritto del lavoro per aziende, assistenza alle imprese.
Aggiornato al 15 ottobre 2026. Gli importi dell'esempio sono indicativi e dipendono da retribuzione, aliquote contributive e contratto applicato. Prima di assumere decisioni conviene verificare il contratto collettivo applicato e lo stato delle istruzioni amministrative alla data di interesse.
Contenuto a carattere informativo, che non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto. Lo Studio Legale Capelli, avvocato del lavoro a Piacenza con ricevimento anche a Bologna e a Fiorenzuola d'Arda, affianca le imprese e i consulenti del lavoro nella verifica dei presupposti degli incentivi, nella scelta della misura applicabile e nella gestione delle trasformazioni contrattuali di fine anno.
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