Avv. Lucia Capelli - 8 Settembre 2026
Dal 2026 chi ha almeno tre figli conviventi ha priorità nel passaggio a tempo parziale, e il datore che lo consente non versa contributi per due anni entro 3.000 euro annui. La misura richiede però una riduzione d'orario di almeno 40 punti percentuali.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 214-218, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
Di cosa si tratta
È una delle poche misure della manovra 2026 che opera su due fronti insieme: riconosce un diritto di priorità al lavoratore e, contemporaneamente, un incentivo economico al datore che vi dà seguito. Vale la pena leggerla da entrambe le prospettive, perché i presupposti non coincidono del tutto.
Il lato del lavoratore: la priorità
Dal 1° gennaio 2026, la lavoratrice o il lavoratore con almeno tre figli conviventi ha priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure nella rimodulazione della percentuale di lavoro se il part-time è già in essere.
Il diritto opera fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. In presenza di figli con disabilità non si applica il limite anagrafico per quel figlio, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite di età per gli altri.
Attenzione alla parola "priorità": non è un diritto potestativo a ottenere il part-time in qualsiasi condizione, ma una precedenza nella considerazione della richiesta rispetto ad altri lavoratori.
Il lato del datore: l'esonero
Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione o la rimodulazione spetta l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, esclusi i premi INAIL, entro il limite di 3.000 euro su base annua, riparametrato mensilmente, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla trasformazione.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Il requisito che spesso viene frainteso
L'esonero non spetta per qualunque passaggio al part-time. La trasformazione o la rimodulazione deve determinare una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
È un requisito rilevante, perché esclude dal beneficio le riduzioni di orario contenute, che nella pratica sono le più frequenti. Un passaggio da tempo pieno a un part-time all'80 per cento, per esempio, non raggiunge la soglia; un passaggio al 60 per cento sì.
Cosa significa in pratica
Una dipendente con tre figli di sei, nove e dodici anni chiede di passare dal tempo pieno a un part-time al 50 per cento. Il figlio più piccolo ha meno di dieci anni, quindi la priorità opera. La riduzione d'orario è di cinquanta punti percentuali, oltre la soglia dei quaranta: l'azienda che accoglie la richiesta non versa i contributi a proprio carico per ventiquattro mesi, entro 3.000 euro l'anno.
Se la stessa dipendente chiedesse un part-time al 75 per cento, manterrebbe la priorità nella considerazione della domanda, ma l'azienda non avrebbe diritto all'esonero.
Lo stato della misura
Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto interministeriale. Prima di formalizzare un accordo di trasformazione contando sull'esonero conviene verificare che il decreto sia stato adottato e quali condizioni abbia fissato.
Un'osservazione pratica
Per il lavoratore, la trasformazione a tempo parziale incide su retribuzione, TFR e, in prospettiva, sulla posizione previdenziale. È una scelta che conviene valutare nel suo insieme, non solo in termini di orario: l'accordo di trasformazione è un atto che modifica il contratto e non è liberamente reversibile.
Aggiornato all'8 settembre 2026. Le agevolazioni contributive dipendono da decreti attuativi e istruzioni amministrative che possono modificarne requisiti e modalità: prima di assumere decisioni conviene verificare lo stato della misura alla data di interesse.
Contenuto a carattere informativo, che non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto. Per una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio.
Tag: Incentivi, Part-time, Conciliazione vita-lavoro, Esonero contributivo