Avv. Lucia Capelli - 8 Settembre 2026
Chi lavora in bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti termali riceve un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo svolto fino al 30 settembre 2026. Serve una richiesta scritta al datore: non è automatico.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 18-21, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287; D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Di cosa si tratta
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 i lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricevono un trattamento integrativo speciale, a carico dell'Erario, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
La somma non concorre alla formazione del reddito: viene erogata in busta paga senza subire tassazione.
Chi ne ha diritto
I lavoratori dipendenti del settore privato occupati:
- negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/1991 (bar, ristoranti e attività assimilate);
- nel comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il requisito reddituale è preciso: nel periodo d'imposta 2025 il reddito di lavoro dipendente non deve aver superato 40.000 euro. Il limite considera tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno, anche da più datori e anche in settori diversi da quello turistico.
Su cosa si calcola
La base è costituita dalle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per lo straordinario svolto nei giorni festivi, secondo le nozioni del D.Lgs. 66/2003 e la disciplina dei contratti collettivi applicati.
Non rientrano, quindi, le maggiorazioni per lavoro festivo ordinario non straordinario: la norma richiede la compresenza dei due elementi.
Come si ottiene: il passaggio che molti saltano
Il trattamento non è automatico. Il sostituto d'imposta lo riconosce su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.
È il motivo per cui ogni anno una parte degli aventi diritto non lo percepisce: senza la richiesta e l'autocertificazione, il datore non può erogarlo. Le somme corrisposte vengono poi indicate nella Certificazione Unica, e il datore recupera il credito in compensazione.
I tempi
Il periodo agevolato termina il 30 settembre 2026, ma l'erogazione può avvenire anche successivamente, purché entro le operazioni di conguaglio di fine anno. Chi si accorge in ritardo di non aver presentato la richiesta ha quindi ancora un margine, che però non è illimitato.
Cosa significa in pratica
Un cameriere di un albergo che nel 2025 ha dichiarato 24.000 euro e che nei primi nove mesi del 2026 ha maturato 3.000 euro lordi tra lavoro notturno e straordinario festivo ha diritto a 450 euro netti aggiuntivi, non tassati. A condizione di averli richiesti per iscritto.
L'incompatibilità da conoscere
Il trattamento integrativo del settore turistico e l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo introdotta per la generalità dei dipendenti non si cumulano: la legge di bilancio ha escluso i lavoratori del turismo dalla seconda misura proprio perché beneficiano della prima.
Aggiornato all'8 settembre 2026. Le agevolazioni contributive dipendono da decreti attuativi e istruzioni amministrative che possono modificarne requisiti e modalità: prima di assumere decisioni conviene verificare lo stato della misura alla data di interesse.
Contenuto a carattere informativo, che non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto. Per una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio.
Tag: Incentivi, Turismo, Lavoro notturno, Trattamento integrativo