- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 11773/2026
- Decisa il
- 27 Aprile 2026
- Depositata il
- 29 Aprile 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel contratto di lavoro intermittente disciplinato dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, il requisito anagrafico esclude la necessaria ricorrenza delle causali individuate dalla contrattazione collettiva, ma non la natura discontinua della prestazione, costituente causa tipica del contratto. Lo svolgimento di una prestazione effettivamente discontinua costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la legittimità del contratto.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Qualificazione del rapporto di lavoro intermittente e regolarizzazione contributiva" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 11773, decisa il 27 aprile 2026, depositata il 29 aprile 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-11773-2026/