Decisioni censite
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Tema
Il contratto a chiamata: requisiti soggettivi e oggettivi, riqualificazione, conseguenze contributive.
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25 Ottobre 2026
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Il contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, è il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore per prestazioni discontinue o intermittenti, e viene retribuito solo per le ore effettivamente lavorate, oltre all'eventuale indennità di disponibilità. Oggi è disciplinato dagli artt. 13-18 del d.lgs. n. 81 del 2015; le controversie schedate riguardano spesso rapporti sorti sotto la disciplina precedente, gli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276 del 2003, che poneva le stesse condizioni di fondo.
La legittimità del contratto dipende da requisiti alternativi. Il requisito oggettivo richiede che la prestazione rientri nelle esigenze individuate dai contratti collettivi oppure, in mancanza, nelle attività elencate dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004, che rinvia alla tabella del regio decreto n. 2657 del 1923. Il requisito soggettivo consente il contratto, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (le prestazioni devono concludersi entro il venticinquesimo anno) o superiore a 55. A questi si aggiunge un limite quantitativo: salvo i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, lo stesso datore non può utilizzare il medesimo lavoratore per più di 400 giornate in tre anni solari, pena la trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato.
La decisione schedata affronta il nodo che si ripete in giudizio: se il requisito anagrafico basti a rendere legittimo il contratto anche quando la prestazione è, in concreto, continuativa. La Cassazione risponde che il requisito anagrafico esclude la necessità delle causali, ma non la natura discontinua della prestazione, che costituisce la causa tipica del contratto. Lo svolgimento di una prestazione effettivamente discontinua è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la legittimità; una prestazione stabile e programmata, anche con un lavoratore under 24 o over 55, espone alla riqualificazione come rapporto ordinario e alla regolarizzazione contributiva chiesta dall'INPS, che in quel caso calcola i contributi sulla retribuzione dovuta per il rapporto accertato.
Le conseguenze della riqualificazione sono retributive e contributive insieme: differenze sulla retribuzione, sui ratei e sul TFR per il lavoratore; avviso di addebito e sanzioni civili per il datore. Per questo il tema si collega a quelli della qualificazione del rapporto e dei contributi.
Le schede riportano estremi, massima, esito e fonte primaria; le edizioni del Labour Index leggono l'insieme. Le pagine collegate spiegano come lo Studio assiste imprese e lavoratori nella scelta e nella difesa delle forme contrattuali flessibili.
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| Esito | Decisioni | Estremi |
|---|---|---|
| cassata con rinvio | 1 | Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza, n. 26979, depositata il 16 ottobre 2026 |
| rigettato | 1 | Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 11773, decisa il 27 aprile 2026, depositata il 29 aprile 2026 |
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