Osservatorio Capelli sul Lavoro · Approfondimenti

Quota 100 e lavoro: chi viola il divieto di cumulo restituisce solo quanto guadagnato (Cass. 26864, 26978 e 26979/2026)

Tre sentenze della Cassazione (14 e 16 ottobre 2026) abbandonano la perdita dell’intera annualità: la pensione quota 100 si riduce di una somma pari al reddito da lavoro percepito.

NumeroApprofondimento n. 5
Pubblicato25 Ottobre 2026
Fonti esaminate1 Ottobre 2026 – 25 Ottobre 2026
Direzione scientifica

La questione

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con le sentenze n. 26864 del 14 ottobre 2026 e n. 26978 e 26979 del 16 ottobre 2026, decise nelle camere di consiglio del 12 maggio e del 9 luglio 2026, ha stabilito che cosa accade quando un pensionato quota 100 percepisce redditi da lavoro vietati dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019. Le tre cause riguardavano una collaborazione coordinata e continuativa, una sola giornata di lavoro dipendente in agricoltura e due giornate di lavoro intermittente. Con un principio di diritto identico la Corte esclude la perdita dell’intera pensione dell’anno solare, sostenuta dall’INPS e dalla sentenza n. 30994/2024: la pensione è ridotta di una somma pari al reddito da lavoro percepito, scomputata dal trattamento complessivo riferito all’intero periodo del divieto. Le tre sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alle Corti d’appello di Bari, Bologna e Milano.

Perché interessa

La questione riguarda chi è andato in pensione con quota 100 (62 anni e 38 di contributi maturati tra il 2019 e il 2021) e ha lavorato prima di raggiungere i requisiti della pensione di vecchiaia, le imprese che assumono questi pensionati anche per poche giornate e chi ha ricevuto dall’INPS una richiesta di restituzione dell’intera annualità o ha una causa pendente. Il criterio incide direttamente sull’importo recuperabile: in uno dei casi una giornata retribuita 59,58 euro era stata seguita da una richiesta di 19.632,74 euro; in un altro due giornate pagate 20 euro netti da un recupero di 10.951,10 euro. Le pronunce delineano un orientamento della Cassazione sulla sola pensione quota 100, senza estenderlo ad altri trattamenti.

Che cosa dicono le fonti

L’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. La norma non dice che cosa accade se il divieto è violato. L’INPS ha ritenuto che la violazione comportasse la sospensione della pensione per tutto l’anno solare in cui cade il reddito, qualunque ne fosse l’importo, e la sentenza n. 30994/2024 aveva avallato questa lettura.

Le tre sentenze di ottobre 2026 la abbandonano con un principio di diritto identico: il pensionato non può godere di due trattamenti, pensione e lavoro, e gliene spetta uno solo. La violazione determina la privazione della pensione «in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato», scomputando dal trattamento complessivo, riferito all’intero periodo del divieto, una somma pari al guadagno, a prescindere dal giorno o dal mese in cui la prestazione si colloca. Restano escluse la perdita dell’intera annualità e la perdita del solo rateo del mese lavorato, adottata in primo grado nella causa milanese.

Per la Corte l’anno solare non è indicato dalla norma come dimensione della perdita: l’unico riferimento annuale è la soglia dei 5.000 euro dell’eccezione. Quando il legislatore vuole la restituzione integrale di una prestazione lo scrive, come per l’anticipazione NASpI, da restituire «per intero» se si instaura un lavoro subordinato (art. 8 del d.lgs. n. 22/2015). Una conseguenza così sanzionatoria, priva di base testuale, tratterebbe in modo identico situazioni diverse, penalizzando chi ha guadagnato pochi euro; il criterio del reddito percepito rende invece neutro il guadagno e conserva l’effetto dissuasivo, nel rispetto degli artt. 3 e 38 Cost.

Il divieto, però, non si attenua. Nella sentenza n. 26864 i rapporti del 2020 restano collaborazioni coordinate e continuative, non lavoro autonomo occasionale, nonostante il reddito inferiore a 5.000 euro; nella n. 26979 il lavoro intermittente è lavoro subordinato e resta fuori dall’eccezione, come già affermato dalla Corte costituzionale n. 234/2022, che ha ritenuto legittimo il divieto. La stessa Corte, con la sentenza n. 162/2025, aveva osservato che un’unica pronuncia di legittimità non costituisce diritto vivente e non esonera il giudice dall’interpretazione adeguatrice: le tre sentenze raccolgono quell’invito.

Un esempio con numeri costruiti: pensione quota 100 di 1.800 euro lordi al mese, 23.400 euro l’anno su tredici mensilità; nel 2021 il pensionato lavora quattro giornate a chiamata e percepisce 320 euro lordi. Con il criterio dell’anno solare l’INPS avrebbe chiesto 23.400 euro; con il criterio del rateo mensile 1.800 euro; con il principio delle tre sentenze la pensione è ridotta di 320 euro. Se il reddito da lavoro fosse invece di 30.000 euro in un anno, la riduzione sarebbe di 30.000 euro, scomputata dal trattamento complessivo dell’intero periodo del divieto, quindi anche oltre la pensione di quell’anno.

Precedenti nel corpus dell'Osservatorio

  • Corte di cassazione, sez. Lavoro, n. 26864, depositata il 14 ottobre 2026 — Co.co.co. nel 2020 con reddito sotto 5.000 euro: non è lavoro autonomo occasionale. Enuncia lo scomputo del reddito percepito e supera Cass. n. 30994/2024; inammissibile il motivo sull’irripetibilità dell’indebito.
  • Corte di cassazione, sez. Lavoro, n. 26978, depositata il 16 ottobre 2026 — Una giornata di lavoro agricolo (59,58 euro) contro un indebito di 19.632,74 euro. Accolti i motivi su proporzionalità e artt. 3 e 38 Cost.; respinta la tesi della deterrenza della Corte d’appello di Bologna.
  • Corte di cassazione, sez. Lavoro, n. 26979, depositata il 16 ottobre 2026 — Lavoro intermittente, due giornate nell’agosto 2021 per 20 euro netti; recupero di 10.951,10 euro. Il lavoro a chiamata è subordinato; esclusi sia l’anno solare sia il solo rateo mensile deciso in primo grado.

Focus · Cambia la misura della conseguenza, non il divieto

Il Focus mette a confronto ciò che le tre sentenze modificano con ciò che lasciano fermo.

Per chi lavora

Per il titolare di quota 100 il divieto resta fino ai requisiti della pensione di vecchiaia e anche una sola giornata di lavoro dipendente lo viola. Cambia l’effetto: la pensione si riduce di una somma pari al reddito guadagnato, non dell’intera annualità né del rateo del mese. Unica eccezione il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui; lavoro intermittente e collaborazione coordinata e continuativa non vi rientrano. Chi ha ricevuto una richiesta di restituzione dell’intero anno, o ha una causa pendente, ha davanti tre sentenze con principio identico; nulla è deciso sull’irripetibilità dell’indebito.

Per imprese e direzioni HR

Assumere un pensionato quota 100, anche a chiamata o per una giornata, produce reddito non cumulabile: la natura del rapporto decide se scatta il divieto e la breve durata non cambia la qualificazione. L’effetto economico ricade sul pensionato, in misura pari al reddito prodotto dal rapporto.

A cura della direzione scientifica, Avv. Lucia Capelli.

Conseguenze pratiche

Per chi lavora

  • La pensione quota 100 si riduce di una somma pari al reddito da lavoro non cumulabile, calcolata sull’intero periodo del divieto.
  • Lavoro dipendente, intermittente e collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nell’eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
  • La riduzione non coincide con l’intera pensione dell’anno solare né con il solo rateo del mese lavorato.

Per imprese e direzioni HR

  • Assumere un titolare di quota 100, anche con contratto intermittente, produce reddito non cumulabile con la pensione.
  • Anche una prestazione di un solo giorno fa scattare il divieto; la riduzione resta pari al reddito percepito.
  • La qualificazione del rapporto decide l’eccezione: co.co.co. e lavoro intermittente non sono lavoro autonomo occasionale.

Che cosa resta aperto

Le sentenze non decidono sui limiti di ripetibilità dell’indebito pensionistico (art. 52 della legge n. 88/1989 e art. 13 della legge n. 412/1991): nella causa n. 26864/2026 la censura è inammissibile perché non trattata in appello. Le pronunce riguardano la sola pensione quota 100. Alla data di aggiornamento non risultano atti di prassi dell’INPS che adeguino alle sentenze le richieste di restituzione già inviate: l’Osservatorio seguirà questo passaggio e i giudizi di rinvio.

Fonti

Atti e decisioni (3)

  • Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 26864, depositata il 14 ottobre 2026 — fonte
  • Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 26978, depositata il 16 ottobre 2026 — fonte
  • Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 26979, depositata il 16 ottobre 2026 — fonte

Constatazioni fondate sulle fonti citate: descrivono che cosa la fonte comporta, non costituiscono parere legale né indicazioni operative per il caso concreto.

Pensioni e prestazioni previdenziali (3)Qualificazione del rapporto di lavoro (1)Lavoro intermittente (1)

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Come citare

Osservatorio Capelli sul Lavoro, Quota 100 e lavoro: chi viola il divieto di cumulo restituisce solo quanto guadagnato (Cass. 26864, 26978 e 26979/2026), Approfondimento n. 5, versione 1.0, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/approfondimenti/quota-100-divieto-di-cumulo-restituisce-solo-quanto-guadagnato/