- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 26009/2026
- Decisa il
- 10 Settembre 2026
- Depositata il
- 30 Settembre 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Il distacco è consentito soltanto se realizza, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, configurandosi come atto organizzativo dell'impresa; il relativo accertamento di merito non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Opposizione a ordinanza-ingiunzione per somministrazione irregolare di manodopera mediante distacco ritenuto non genuino" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 26009, decisa il 10 settembre 2026, depositata il 30 settembre 2026), in Capelli Labour Index n. 3, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-26009-2026/