La questione
Compiere l'età della pensione non chiude il rapporto di lavoro: si continua finché una delle parti non recede. Per il datore privato la differenza è decisiva: l'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990 esclude dalle tutele contro il licenziamento ingiustificato gli ultrasessantenni «in possesso dei requisiti pensionistici» che non abbiano optato per la prosecuzione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981. Lì il recesso è libero (ad nutum), con il solo preavviso e fermo il divieto di discriminazione. Due ordinanze della Cassazione del 2025 e la Corte costituzionale (sentenza n. 125 del 2026) dicono quando quell'area si apre e quando si richiude; dal 2027 il requisito sale a 67 anni e un mese.
Perché interessa
Interessa chi si avvicina alla pensione e vuole o deve continuare a lavorare e le imprese che devono stabilire da quando un dipendente anziano è licenziabile senza giustificazione. Nei casi decisi l'errore è lo stesso: confondere l'età con il diritto alla pensione, o lasciare proseguire il rapporto e poi recedere come se nulla fosse cambiato.
Che cosa dicono le fonti
1. Recesso libero solo con la pensione di vecchiaia maturata. L'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990 esclude l'art. 18 dello Statuto per gli ultrasessantenni «in possesso dei requisiti pensionistici», salva l'opzione dell'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981 e salvi l'art. 3 (licenziamento discriminatorio) e l'art. 9 della legge n. 604 del 1966. La Cassazione legge i requisiti in senso stretto: è soltanto la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia che consente il recesso ad nutum (orientamento costante, da Cass. n. 6537 del 2014 a n. 18662 del 2020, ribadito dall'ordinanza n. 24917 del 2025), perché solo quella si consegue automaticamente, mentre l'anticipata richiede la domanda. I requisiti sono quelli dell'art. 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011: 67 anni adeguati alla speranza di vita e venti anni di contributi; per chi versa dal 1996 anche un importo non inferiore all'assegno sociale, soglia da cui si prescinde solo a settant'anni adeguati (oggi 71) con cinque anni di contribuzione effettiva.
2. Se il rapporto prosegue, la tutela torna (ord. n. 23603 del 2025). L'art. 24, comma 4, incentiva il proseguimento fino a settant'anni, «fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita», e per i dipendenti fa operare l'art. 18 «fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità». Per le Sezioni Unite (n. 17589 del 2015) il lavoratore non ha un diritto potestativo di restare fino a settant'anni, ma se le parti proseguono consensualmente il rapporto dopo i requisiti la tutela dell'art. 18 si applica fino a quel limite, in deroga all'art. 4 della legge n. 108 (conf. Cass. n. 12108 del 2018). L'ordinanza n. 23603 lo applica alla prosecuzione tacita: il lavoratore, licenziato nel maggio 2019 per raggiungimento del requisito pensionistico dopo aver continuato oltre l'età, ha ottenuto la dichiarazione di ingiustificatezza perché la corte di merito ha accertato un accordo tacito di trattenimento fino alla fine dell'appalto e il datore, onerato della prova, non ha dimostrato il limite di un anno che sosteneva. Per la Cassazione la prosecuzione «esclude la libera recedibilità del datore» e la valutazione dei fatti concludenti spetta al merito.
3. L'opzione del lavoratore (ord. n. 24917 del 2025). L'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981 consente di optare per continuare fino all'anzianità contributiva massima e comunque non oltre i 65 anni, con comunicazione al datore almeno sei mesi prima. Oggi è residuale, ma decisiva per chi matura la vecchiaia prima dei 65 anni, come il personale viaggiante del trasporto pubblico: un conducente aveva chiesto di proseguire oltre i 62 anni ed era stato collocato a riposo d'ufficio. Licenziamento illegittimo: l'opzione, applicabile anche agli autoferrotranvieri (Corte cost. n. 226 del 1990), è una facoltà del lavoratore indipendente dal consenso del datore ed evita «il transito nell'area della libera recedibilità»; la prosecuzione incentivata dell'art. 24, comma 4, richiede invece il consenso di entrambi.
«Invero, la prosecuzione del rapporto si è avuta, come accertato dalla corte, sulla base di un comportamento concludente; in tale contesto, la prosecuzione del rapporto esclude la libera recedibilità del datore»
— Cass. sez. lav., ordinanza 20 agosto 2025 n. 23603 (ricorso principale, primo motivo)
4. Pubblico impiego: trattenimento fino alla pensione minima. Qui restano «fermi i limiti ordinamentali» e il problema è inverso. Con la sentenza n. 125 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui consente al personale scolastico privo del minimo contributivo di restare in servizio «non oltre il settantesimo anno» anziché fino all'età adeguata alla speranza di vita: l'art. 38, secondo comma, Cost. vieta di disallineare il limite di permanenza dall'età necessaria alla pensione al minimo. L'ordinanza n. 27298 del 20 ottobre 2026, a contenuto processuale, conferma la reintegra di una docente trattenuta fino a settant'anni per raggiungere i requisiti e licenziata per un'assenza qualificata come eccezione di inadempimento.
5. I numeri dal 2027. La circolare INPS n. 28 del 2026 fissa la vecchiaia a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028, con venti anni di contributi; per i contributivi puri sotto soglia, 71 anni e un mese nel 2027 e 71 anni e tre mesi nel 2028. Non aumentano i requisiti per gravosi e usuranti con trenta anni di contributi. La data del recesso libero slitta di conseguenza.
Precedenti nel corpus dell'Osservatorio
- Corte di Cassazione, sez. Sezione Lavoro, n. 24917, depositata il 9 settembre 2025 — Chi matura la pensione di vecchiaia prima dei 65 anni e opta tempestivamente per la prosecuzione (art. 6 d.l. n. 791 del 1981) non è licenziabile ad nutum: la facoltà non richiede il consenso del datore. Solo la pensione di vecchiaia, non l'anticipata, apre…
- Corte di Cassazione, sez. Sezione Lavoro, n. 23603, depositata il 20 agosto 2025 — Se dopo i requisiti per la pensione di vecchiaia il rapporto prosegue consensualmente, anche per fatti concludenti, l'art. 18 torna ad applicarsi fino al limite di flessibilità; la prova di una prosecuzione a termine grava sul datore (conf. Sez. Un. n. 17589…
Focus · L'età anagrafica non basta: conta la pensione davvero conseguibile
Per chi lavora
Compiere 67 anni (67 e un mese dal 2027) non chiude il rapporto. Il datore può licenziare senza motivazione solo quando la pensione di vecchiaia è conseguibile: età e venti anni di contributi, più l'importo soglia per chi versa dal 1996 (altrimenti 71 anni e un mese nel 2027); i soli requisiti dell'anticipata non bastano. Se il lavoro prosegue oltre i requisiti con il consenso anche tacito dell'azienda, la tutela contro il licenziamento torna fino al limite di flessibilità. Nella scuola chi non ha il minimo contributivo resta in servizio fino a raggiungerlo, anche oltre i settant'anni.
Per imprese e direzioni HR
Il recesso libero presuppone la verifica della posizione previdenziale, non della sola età, e va esercitato quando i requisiti maturano: la prosecuzione per fatti concludenti riporta il rapporto nel regime di tutela e la prova di una durata limitata grava sul datore. Preavviso dovuto, divieto di discriminazione fermo. Dal 2027 la data utile slitta di un mese, di tre dal 2028.
A cura della direzione scientifica, Avv. Lucia Capelli.
Conseguenze pratiche
Per chi lavora
- L'età non estingue il rapporto: fino al recesso si lavora con retribuzione e contributi ordinari.
- Il recesso libero richiede tutti i requisiti della pensione di vecchiaia; quelli dell'anticipata non bastano.
- Se il rapporto prosegue dopo i requisiti, anche tacitamente, la tutela contro il licenziamento torna fino al limite di flessibilità.
Per imprese e direzioni HR
- Prima del recesso libero va accertata la posizione previdenziale (età, venti anni di contributi, soglia di importo per chi versa dal 1996).
- Dal 1° gennaio 2027 il requisito è 67 anni e un mese (67 e tre mesi dal 2028): la data utile slitta.
- La prova che la prosecuzione fosse a termine grava sul datore; il recesso libero resta con preavviso e non copre il licenziamento discriminatorio.
Che cosa resta aperto
Resta da decidere se nel lavoro privato il limite di flessibilità sia settanta o settantun anni (71 e un mese dal 2027): l'ordinanza n. 23603 ragiona sui settanta, l'art. 24, comma 4, fa salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Non è trattato il coordinamento con le tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015).
Fonti
Atti e decisioni (8)
- Cass., sez. lav., ord. n. 23603, dep. 20 agosto 2025 — fonte
- Cass., sez. lav., ord. n. 24917, dep. 9 settembre 2025 — fonte
- Cass., sez. lav., ord. n. 27298, dep. 20 ottobre 2026 — fonte
- Corte cost., sent. n. 125 del 2026 — fonte
- L. n. 108 del 1990, art. 4 — fonte
- D.l. n. 201 del 2011, art. 24 — fonte
- D.l. n. 791 del 1981, art. 6 — fonte
- INPS, circolare n. 28 del 16 marzo 2026 — fonte
Constatazioni fondate sulle fonti citate: descrivono che cosa la fonte comporta, non costituiscono parere legale né indicazioni operative per il caso concreto.