Osservatorio Capelli sul Lavoro · Approfondimenti

RSA e rappresentatività comparativa: i criteri della Cassazione (sent. 27541/2026)

Cass. 27541/2026 applica la Corte costituzionale 156/2025: un sindacato può costituire una RSA se è comparativamente più rappresentativo nel settore dell'impresa sul piano nazionale. Perimetro, misura e onere della prova.

NumeroApprofondimento n. 6
Pubblicato5 Novembre 2026 · versione 1.1 del 5 Novembre 2026
Fonti esaminate7 Agosto 2026 – 5 Novembre 2026
Direzione scientifica

La questione

Con la sentenza n. 27541, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha fissato i criteri per accertare la rappresentatività comparativa che consente di costituire una rappresentanza sindacale aziendale, applicando per la prima volta la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, che ha aggiunto all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori l'accesso alla RSA nell'ambito delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per i necessari accertamenti.

Perché interessa

La decisione riguarda le imprese e le unità produttive cui si applica il Titolo III dello Statuto dei lavoratori (soglie dell'art. 35) e i sindacati che, senza aver firmato il contratto applicato né partecipato alla trattativa, rivendicano una rappresentatività comparativa nazionale nel settore. Il nuovo criterio opera nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale.

Che cosa dicono le fonti

La sentenza muove dall'intervento della Corte costituzionale sull'art. 19 dello Statuto dei lavoratori. La RSA si costituisce a iniziativa dei lavoratori nell'ambito di un'associazione sindacale; dopo la sentenza n. 156/2025 l'accesso spetta, oltre che alle associazioni firmatarie del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva e a quelle che hanno partecipato alla relativa negoziazione, anche alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per la Cassazione i tre criteri sono distinti e alternativi: il terzo non richiede né la firma né l'ammissione al tavolo negoziale.

Il primo passaggio è individuare il settore nel quale fare il confronto. Non rilevano le «categorie» costruite dalla contrattazione collettiva, ma l'attività effettivamente svolta dall'impresa o dall'unità produttiva, desunta da indici oggettivi: registro delle imprese, classificazione dell'attività economica, oggetto sociale, inquadramento previdenziale e contratto collettivo applicato, se coerenti con l'attività concretamente esercitata. La comparazione si svolge sul piano nazionale, nel settore così individuato.

Il secondo passaggio è misurare la rappresentatività. Quando i dati sono disponibili, omogenei, attendibili e riferiti allo stesso settore e periodo, il criterio prioritario è la ponderazione paritaria del dato associativo (le deleghe) e del dato elettorale (i voti nelle elezioni delle RSU o RSA). Il risultato va confrontato con la media di rappresentatività, calcolata allo stesso modo, dei sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo leader del settore. Se il dato elettorale manca o è incompleto, l'accertamento non è precluso: conserva rilievo il dato associativo, sottoposto alla stessa comparazione.

«ove entrambi i dati siano disponibili, omogenei, attendibili e riferibili al medesimo settore e periodo, la loro ponderazione paritaria costituisca il criterio prioritario per l'accertamento della rappresentatività comparativa.»

— Cass. sez. lav., sentenza 22 ottobre 2026 n. 27541, p. 11

La soglia del 5 per cento non è un requisito automatico, perché nessuna norma la prevede per la costituzione della RSA. Non serve la prevalenza assoluta su ogni altra organizzazione: il requisito può spettare a più associazioni, purché ciascuna abbia nel settore una consistenza nazionale effettiva, qualificata e comparativamente preminente. Non basta una presenza soltanto aziendale o locale.

La qualità di associazione comparativamente più rappresentativa è un fatto costitutivo del diritto, deve esistere al momento dell'iniziativa dei lavoratori e va allegata e provata dal sindacato che la rivendica, con ogni mezzo e, in assenza di dati ufficiali o certificati, anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

Resta ferma, come ricorda la Corte costituzionale, la libertà negoziale del datore di lavoro privato: non esiste un obbligo di trattare con tutte le organizzazioni sindacali e la condotta antisindacale richiede un uso distorto e oggettivamente discriminatorio di quella libertà, con lesione apprezzabile della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa.

Precedenti nel corpus dell'Osservatorio

  • Corte costituzionale, n. 156/2025, decisa l'8 ottobre 2025, depositata il 30 ottobre 2025 — Ha aggiunto all'art. 19 Stat. lav. il criterio delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accanto alla firma del contratto e alla partecipazione alle trattative.
  • Corte di Cassazione, sez. Sezione Lavoro Civile, n. 27541, depositata il 22 ottobre 2026 — Prima applicazione del nuovo criterio: la rappresentatività comparativa si misura nel settore dell'impresa sul piano nazionale, con la media tra deleghe e voti confrontata con i firmatari del contratto leader; la prova spetta al sindacato.

Focus · L'accesso alla RSA non passa più solo dal tavolo negoziale

L'Osservatorio osserva che l'accesso alla RSA non coincide più con l'ammissione alla trattativa decisa dal datore di lavoro: il riquadro ne misura presupposti e limiti.

Per chi lavora

L'iniziativa resta dei lavoratori, non del sindacato. Una rappresentatività soltanto aziendale o locale non basta: serve una consistenza nazionale, effettiva e comparativamente preminente nel settore, esistente al momento dell'iniziativa; il requisito può spettare a più organizzazioni. Vale nelle unità produttive cui si applica il Titolo III.

Per imprese e direzioni HR

La libertà di scegliere l'interlocutore negoziale permane, ma la costituzione della RSA segue un criterio legale inderogabile. L'impresa può contestare che il settore indicato non corrisponda all'attività svolta, non la mancata coincidenza con la categoria contrattuale. La condotta antisindacale richiede un uso distorto e oggettivamente discriminatorio della libertà negoziale.

A cura della direzione scientifica, Avv. Lucia Capelli.

Conseguenze pratiche

Per chi lavora

  • Su iniziativa dei lavoratori la RSA può essere costituita anche nell'ambito di un sindacato non firmatario del contratto applicato e non ammesso alla trattativa, se ricorre la rappresentatività comparativa nazionale nel settore.
  • Una rappresentatività limitata all'azienda, alla sede o a un territorio circoscritto non integra il nuovo criterio.

Per imprese e direzioni HR

  • Il settore di riferimento si individua dall'attività effettivamente svolta (registro delle imprese, codice ATECO, oggetto sociale, inquadramento INPS, contratto applicato); il datore può contestarne l'individuazione anche prima del giudizio.
  • La mancata firma del contratto o la mancata ammissione alle trattative non escludono più, da sole, la costituzione della RSA.
  • Non c'è obbligo di trattare con tutte le organizzazioni; la condotta antisindacale richiede le condizioni indicate dalla Corte costituzionale.

Che cosa resta aperto

La verifica nel caso concreto spetta al giudice del rinvio e la Corte costituzionale ha rimesso al legislatore la riscrittura organica della norma. È la prima pronuncia di legittimità sul nuovo criterio, con rinvio pendente: i principi enunciati sono un orientamento, non un indirizzo consolidato.

Fonti

Atti e decisioni (3)

  • Corte di Cassazione, sez. Sezione Lavoro Civile, n. 27541, depositata il 22 ottobre 2026 — fonte
  • Corte costituzionale, n. 156/2025, decisa l'8 ottobre 2025, depositata il 30 ottobre 2025 — fonte
  • L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), artt. 19 e 35 - testo vigente dal 6/11/2025 (Normattiva) (5 novembre 2025) — fonte

Constatazioni fondate sulle fonti citate: descrivono che cosa la fonte comporta, non costituiscono parere legale né indicazioni operative per il caso concreto.

Onere della prova (1)

Dallo Studio

La scheda informa; la valutazione di un caso richiede l'esame dei documenti.

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Altri approfondimenti

Registro delle versioni

  • v1.1 · 5 Novembre 2026 · Prima pubblicazione
  • v1.0 · 5 Novembre 2026 · Prima pubblicazione

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Come citare

Osservatorio Capelli sul Lavoro, RSA e rappresentatività comparativa: i criteri della Cassazione (sent. 27541/2026), Approfondimento n. 6, versione 1.1, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/approfondimenti/rsa-e-rappresentativita-comparativa-i-criteri-della-cassazione-sent-27541-2026/