La questione
L’INPS, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha illustrato la disciplina dei permessi retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 quando più lavoratori assistono la medesima persona con disabilità. Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti aventi diritto. Ciò non aumenta però il numero dei giorni disponibili: i tre giorni mensili costituiscono un limite complessivo e devono essere fruiti in via alternativa. La circolare disciplina anche il recupero delle somme in caso di superamento del limite o di fruizione contestuale.
Perché interessa
La regola interessa i lavoratori dipendenti che condividono l’assistenza della stessa persona e hanno presentato o intendono presentare domanda per i permessi. Interessa anche le direzioni HR, perché l’autorizzazione riconosciuta a più familiari non corrisponde a tre giorni per ciascuno. Il coordinamento delle assenze incide sul rispetto del tetto mensile e sul rischio di recupero delle somme corrisposte oltre il limite.
Che cosa dicono le fonti
L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa. I giorni possono essere frazionati in ore e sono riconosciuti per l’assistenza di familiari con disabilità che non siano ricoverati a tempo pieno.
La circolare colloca il chiarimento dopo la modifica introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Tale decreto ha eliminato il principio del referente unico dell’assistenza. Per questa ragione, come già illustrato dall’INPS nella circolare n. 39 del 4 aprile 2023, il beneficio può essere riconosciuto a più persone tra gli aventi diritto, se ne fanno richiesta.
«Resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.»
— INPS, circolare n. 100 del 18 settembre 2026, p. 2
La possibilità di pluralità dei beneficiari non modifica però l’unità del plafond mensile riferito alla persona assistita. L’INPS precisa che il riconoscimento avviene nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili, utilizzabili alternativamente da tutti gli aventi diritto. La stessa conclusione vale quando il permesso è utilizzato a ore: il frazionamento non consente di oltrepassare il tetto complessivo né di sovrapporre le fruizioni.
La circolare chiarisce inoltre l’effetto della fruizione già avvenuta. Quando un familiare avente diritto utilizza il beneficio, il diritto corrispondente si considera consumato anche nei confronti degli altri familiari che risultino autorizzati dall’INPS. L’autorizzazione, quindi, abilita più soggetti a ripartire i permessi, ma non attribuisce a ciascuno una distinta disponibilità di tre giorni.
Il documento distingue due ipotesi di irregolarità.
- Se, sommando le giornate o le ore utilizzate dai diversi aventi diritto, viene superato il limite mensile, l’INPS qualifica il superamento come violazione di legge. Il recupero dell’indebito è posto a carico del lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore eccedenti.
- Se più aventi diritto utilizzano il permesso per lo stesso familiare nella stessa giornata o nelle stesse ore, la fruizione contestuale costituisce violazione di legge. In questa ipotesi, l’indebito è attribuito in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno fruito contestualmente del beneficio, secondo il criterio di ripartizione proporzionale indicato dall’Istituto.
«l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.»
— INPS, circolare n. 100 del 18 settembre 2026, p. 4
Il punto centrale della circolare è dunque la separazione tra titolarità del diritto e quantità di permesso disponibile. Più lavoratori possono essere autorizzati a prestare assistenza, ma la quantità mensile resta una sola per la medesima persona assistita. Le assenze devono perciò essere considerate nel loro insieme, sia per le giornate intere sia per le ore, perché l’utilizzo da parte di uno incide sulla disponibilità degli altri.
Focus · L’assistenza non può tradursi in isolamento sul lavoro
La direzione scientifica osserva che, nell’esperienza raccolta dall’Osservatorio, alcuni dipendenti temono di chiedere i permessi per paura di essere isolati o penalizzati. Il riquadro confronta questa esperienza con le tutele previste dalle regole scritte.
Per chi lavora
La discriminazione diretta o indiretta e le molestie fondate sulla disabilità sono vietate; il divieto può operare anche per il lavoratore che presta assistenza essenziale a un familiare con disabilità. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 riconosce la scelta della sede e vieta il trasferimento senza consenso. L’art. 2087 c.c. tutela anche la personalità morale. Le tutele giudiziarie sono previste dal d.lgs. n. 216/2003.
Per imprese e direzioni HR
Il quadro richiede parità di trattamento nei luoghi di lavoro e prevede accomodamenti ragionevoli per garantire tale parità alle persone con disabilità. Per chi assiste, il d.lgs. n. 105/2022 contempla la priorità nell’accesso al lavoro agile per i caregiver; il trasferimento del lavoratore che assiste resta soggetto al consenso previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Gli accomodamenti ragionevoli riguardano la persona con disabilità, nei limiti indicati dalle fonti richiamate.
A cura della direzione scientifica, Avv. Lucia Capelli.
Conseguenze pratiche
Per chi lavora
- L’autorizzazione di più familiari non attribuisce tre giorni mensili a ciascuno: i giorni disponibili restano tre complessivi per la stessa persona assistita.
- La fruizione a ore resta soggetta al limite complessivo di tre giorni mensili e alla regola dell’alternatività.
- La fruizione oltre il limite comporta il recupero dell’indebito dal lavoratore che ha utilizzato giorni o ore eccedenti.
- La fruizione contestuale nella stessa giornata o nelle stesse ore comporta il recupero dell’indebito ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti.
Per imprese e direzioni HR
- Le assenze per l’assistenza della medesima persona restano riferite a un unico limite complessivo di tre giorni mensili, anche quando gli aventi diritto autorizzati sono più di uno.
- Il frazionamento dei permessi in ore non modifica il limite complessivo né la fruizione alternativa tra gli aventi diritto.
- Il superamento del limite mensile determina il recupero dell’indebito dal lavoratore che ha fruito dell’eccedenza.
- La sovrapposizione dei permessi di più lavoratori per lo stesso familiare, nella medesima giornata o nelle medesime ore, comporta il recupero dell’indebito ripartito tra i beneficiari contestuali.
Fonti
Atti e decisioni (1)
- INPS, circolare n. 100 del 18 settembre 2026 — fonte
Quadro normativo richiamato nel testo
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 3, comma 3-bis
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 3, 5 e 6
- D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
- D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, artt. 2 e 4
Constatazioni fondate sulle fonti citate: descrivono che cosa la fonte comporta, non costituiscono parere legale né indicazioni operative per il caso concreto.