- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 4198/2026
- Decisa il
- 9 Gennaio 2026
- Depositata il
- 25 Febbraio 2026
- Esito processuale
- cassata con rinvio
Principio di diritto
Il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. richiede ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione da un'unità produttiva a un'altra; lo spostamento nell'ambito della medesima unità produttiva non è di per sé soggetto alla relativa disciplina. L'incompatibilità ambientale, inclusa la mancanza di gradimento della lavoratrice da parte della committente nell'appalto, può costituire ragione tecnica, organizzativa e produttiva idonea a giustificare il trasferimento, senza sindacato giudiziale sul merito della scelta imprenditoriale.
Riservato agli iscritti
La scheda completa è per gli iscritti
Il commento della decisione, la questione decisa, il link al provvedimento originale e le decisioni collegate sono riservati a chi riceve gli aggiornamenti dell'Osservatorio. L'iscrizione è gratuita e apre subito i contenuti su questo browser; una email quando esce un'edizione o una nota, nessun altro uso dell'indirizzo.
Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Trasferimento della lavoratrice e comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 4198, decisa il 9 gennaio 2026, depositata il 25 febbraio 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-4198-2026/