Corte di Cassazione · Lavoro

Trasferimento della lavoratrice e comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 4198, decisa il 9 gennaio 2026, depositata il 25 febbraio 2026

Corte
Corte di Cassazione, Lavoro
Ordinanza
n. 4198/2026
Decisa il
9 Gennaio 2026
Depositata il
25 Febbraio 2026
Esito processuale
cassata con rinvio

Principio di diritto

Il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. richiede ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione da un'unità produttiva a un'altra; lo spostamento nell'ambito della medesima unità produttiva non è di per sé soggetto alla relativa disciplina. L'incompatibilità ambientale, inclusa la mancanza di gradimento della lavoratrice da parte della committente nell'appalto, può costituire ragione tecnica, organizzativa e produttiva idonea a giustificare il trasferimento, senza sindacato giudiziale sul merito della scelta imprenditoriale.

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Come citare

Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Trasferimento della lavoratrice e comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 4198, decisa il 9 gennaio 2026, depositata il 25 febbraio 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-4198-2026/