- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 4088/2026
- Decisa il
- 5 Febbraio 2026
- Depositata il
- 23 Febbraio 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
Nel pubblico impiego contrattualizzato, per i crediti retributivi fatti valere dopo la cessazione del rapporto, la prescrizione quinquennale decorre almeno dalla data di cessazione. L’inesigibilità della restituzione dell’indebito retributivo non può fondarsi su un affidamento genericamente invocato, ma richiede la tempestiva allegazione di circostanze personali e di modalità restitutorie idonee a rendere particolarmente gravoso l’adempimento.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Prescrizione dei crediti retributivi e ripetizione di somme indebitamente erogate da un Comune nell'ambito di incarichi dirigenziali a termine" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 4088, decisa il 5 febbraio 2026, depositata il 23 febbraio 2026), in Capelli Labour Index I semestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-4088-2026/