Avv. Lucia Capelli - 16 Ottobre 2026
Dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia richiede 67 anni e un mese, l'anticipata 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con finestra di tre mesi; nel 2028 scattano altri due mesi. Chi perfeziona i requisiti entro il 31 dicembre 2026 conserva quelli attuali. Esenzioni per lavori gravosi e usuranti, pensione contributiva a 64 anni e un mese, precoci, APE sociale in scadenza, e i controlli sull'estratto conto da fare prima della domanda.
Riferimenti normativi: art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, 19 dicembre 2025; art. 1, commi 162-163, 180-181 e 185-190, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); art. 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; art. 1, commi 162-163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; art. 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; circolari INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, n. 19 del 25 febbraio 2026 e n. 28 del 16 marzo 2026; messaggio INPS n. 128 del 14 gennaio 2026.
In tre righe
Dal 1° gennaio 2027 i requisiti pensionistici salgono di un mese: pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese con almeno venti anni di contributi, pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, a qualunque età, con decorrenza dopo una finestra di tre mesi. Dal 1° gennaio 2028 scattano gli altri due mesi dell'adeguamento alla speranza di vita (67 anni e 3 mesi; 43 anni e un mese; 42 anni e un mese). Chi perfeziona i requisiti entro il 31 dicembre 2026 conserva quelli di oggi anche se presenta la domanda nel 2027. Restano esenti dall'aumento gli addetti a lavori gravosi e usuranti con trenta anni di contributi; l'APE sociale scade il 31 dicembre 2026 e, al momento, non è prorogata.
Da dove viene il mese in più
Il meccanismo è quello dell'art. 12 del decreto-legge 78/2010: ogni due anni un decreto direttoriale adegua i requisiti pensionistici alla variazione della speranza di vita a 65 anni rilevata dall'ISTAT. Il decreto del 19 dicembre 2025 ha fissato l'incremento per il biennio 2027-2028 in tre mesi. La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 185, legge 199/2025) ne ha diluito l'applicazione: un solo mese per il 2027 e i tre mesi pieni dal 2028. Il risultato, confermato dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026, è un rialzo in due tempi, non un rinvio.
Due precisazioni evitano errori frequenti. Il mese in più riguarda i requisiti che si perfezionano nel 2027: chi li ha già raggiunti entro il 31 dicembre 2026 non è toccato, per il principio, costantemente applicato dall'INPS, per cui il diritto a pensione maturato si conserva anche se la domanda arriva dopo. E l'adeguamento non riguarda solo vecchiaia e anticipata, ma tutti i requisiti agganciati alla speranza di vita, salvo le esenzioni espressamente previste.
Pensione di vecchiaia
Il requisito ordinario (art. 24, comma 6)
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata servono, nel 2027, 67 anni e un mese di età e almeno venti anni di anzianità contributiva; nel 2028 l'età sale a 67 anni e 3 mesi. Per i venti anni conta tutta la contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa. Il lavoratore dipendente deve aver cessato il rapporto di lavoro; chi è autonomo può continuare l'attività. Per le gestioni private la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si perfezionano i requisiti, se la domanda è già stata presentata; altrimenti dal mese successivo alla domanda. Non c'è finestra.
Restano le deroghe storiche con quindici anni di contributi (d.lgs. 503/1992) per chi li aveva già versati al 31 dicembre 1992, per chi era autorizzato alla prosecuzione volontaria entro quella data e per chi ha almeno venticinque anni di assicurazione con dieci anni di lavoro discontinuo: il requisito di età è però sempre quello aggiornato.
Chi ha iniziato a lavorare dal 1996 (art. 24, comma 7)
Per i lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995, il cui trattamento è calcolato interamente con il metodo contributivo, ai 67 anni e un mese e ai venti anni si aggiunge un importo soglia: la pensione calcolata deve essere almeno pari all'assegno sociale, che nel 2026 vale 546,24 euro al mese (il valore 2027 sarà fissato con la circolare INPS di fine anno). Dal 2026 non è più possibile usare la rendita della previdenza complementare per raggiungere la soglia. Chi non ce la fa può attendere i 71 anni e un mese (71 anni e 3 mesi nel 2028), quando bastano cinque anni di contribuzione effettiva e la soglia non si applica.
Invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80 per cento
Per i dipendenti del settore privato con invalidità pensionabile almeno dell'80 per cento resta la pensione di vecchiaia a età ridotta dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. 503/1992: 61 anni per gli uomini e 56 per le donne, con venti anni di contributi e finestra di dodici mesi. Anche questo requisito segue l'adeguamento: nel 2027 servono quindi 61 anni e un mese e 56 anni e un mese.
Pensione anticipata
Il requisito contributivo (art. 24, comma 10)
La pensione anticipata ordinaria prescinde dall'età e richiede, nel 2027, 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne (43 anni e un mese e 42 anni e un mese dal 2028). È il primo aumento dopo anni di stabilità: il requisito era fermo a 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi dal 2019, prima per la sospensione degli adeguamenti disposta dall'art. 15 del decreto-legge 4/2019 fino al 31 dicembre 2024, poi perché l'adeguamento del biennio 2025-2026 è stato pari a zero.
Il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito; per le gestioni private il pagamento parte dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra. Per le pensioni a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG (dipendenti di enti locali, sanitari, insegnanti d'asilo e ufficiali giudiziari) la finestra è di sette mesi se i requisiti maturano entro il 31 dicembre 2027 e di nove mesi dal 2028, salvo che la pensione sia liquidata in cumulo tra più gestioni. Anche qui il dipendente deve cessare il rapporto di lavoro.
Nel computo rientrano i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e figurativi. Per chi è assicurato dal 1° gennaio 1993 la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia è valutata entro un tetto complessivo di cinque anni (art. 15 d.lgs. 503/1992): è una delle voci da verificare con attenzione nell'estratto conto, perché può spostare la data di maturazione.
L'anticipata contributiva a 64 anni (art. 24, comma 11)
Chi non ha contributi prima del 1996 può uscire anche con 64 anni e un mese di età (64 anni e 3 mesi nel 2028) e venti anni e un mese di contribuzione effettiva, esclusa cioè quella figurativa, purché la prima rata di pensione raggiunga un importo soglia pari a tre volte l'assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli: nel 2026 significa 1.638,72, 1.529,47 e 1.420,22 euro al mese. Fino al compimento dell'età di vecchiaia l'importo in pagamento non può superare cinque volte il trattamento minimo (3.059,25 euro mensili nel 2026); poi la pensione è messa in pagamento per intero. Finestra di tre mesi.
Lavoratori precoci
Chi ha almeno dodici mesi di contribuzione effettiva prima dei diciannove anni e si trova in una delle condizioni dell'art. 1, comma 199, della legge 232/2016 (disoccupato che ha esaurito la NASpI da almeno tre mesi, caregiver da almeno sei mesi, invalido civile almeno al 74 per cento) accede nel 2027 con 41 anni e un mese di contributi, 41 anni e 3 mesi nel 2028, finestra di tre mesi. Per i precoci addetti a mansioni gravose o usuranti (lettera d) il comma 188 della legge di bilancio 2026 blocca l'adeguamento: restano 41 anni.
Chi è esente dall'aumento
I commi 186 e 187 della legge 199/2025 escludono dall'incremento 2027-2028, per la vecchiaia e per l'anticipata ordinaria, due gruppi con almeno trenta anni di contributi:
- i dipendenti che al momento del pensionamento svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei negli ultimi sette, una delle professioni gravose dell'allegato B alla legge 205/2017 (tra le altre: operai edili, conduttori di mezzi pesanti, infermieri e ostetriche ospedalieri turnisti, maestre d'asilo, facchini, addetti alle pulizie, operatori ecologici, agricoli, siderurgici, pescatori, marittimi);
- gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti del d.lgs. 67/2011 (lavori in galleria, cava o miniera, alte temperature, catena di montaggio, notturni, autisti di mezzi pubblici pesanti), con i periodi minimi di svolgimento richiesti da quel decreto.
Per questi lavoratori la vecchiaia resta a 66 anni e 7 mesi per i gravosi con sette anni negli ultimi dieci e per gli usuranti, a 67 anni per i gravosi con sei anni negli ultimi sette; l'anticipata resta a 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi fino a tutto il 2028. In regime di cumulo i trenta anni si contano su tutte le gestioni. Il comma 189 conferma inoltre, per gli usuranti, le quote del d.lgs. 67/2011 senza adeguamento (per i dipendenti 61 anni e 7 mesi con quota 97,6, con età più alte per i notturni con meno giornate annue). Attenzione al comma 190: l'esenzione non si applica a chi al momento del pensionamento percepisce l'APE sociale.
Le misure che scadono o non esistono più
- APE sociale. Prorogata fino al 31 dicembre 2026 (art. 1, commi 162-163, legge 199/2025) con i requisiti invariati: 63 anni e 5 mesi, le condizioni di disoccupazione, assistenza, invalidità o lavoro gravoso e la relativa anzianità contributiva. La domanda di verifica delle condizioni va presentata entro il 30 novembre 2026 (messaggio INPS 128/2026 e circolare 19/2026). Chi non perfeziona le condizioni nel 2026, salvo una nuova proroga, nel 2027 non ha questo canale.
- Opzione donna e Quota 103 non sono state prorogate: restano accessibili solo a chi aveva i requisiti rispettivamente entro il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
- Incentivo al posticipo. Chi matura entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per l'anticipata ordinaria e resta al lavoro può chiedere di ricevere in busta paga la quota di contributi a proprio carico (circolare INPS 19/2026).
Il disegno di legge di bilancio 2027, al 16 ottobre 2026, non è ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri e le ipotesi circolate su nuove forme di flessibilità non hanno alcun valore normativo. I requisiti 2027 descritti qui sono invece già fissati da un decreto e da una legge in vigore: una norma successiva potrebbe modificarli, ma finché non è pubblicata in Gazzetta Ufficiale la pianificazione va fatta su questi numeri.
Requisiti in sintesi
| Trattamento | 2026 | 2027 | 2028 | Finestra |
|---|---|---|---|---|
| Vecchiaia (art. 24, c. 6), almeno 20 anni di contributi | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi | Nessuna |
| Vecchiaia contributivi puri senza importo soglia (c. 7), 5 anni effettivi | 71 anni | 71 anni e 1 mese | 71 anni e 3 mesi | Nessuna |
| Anticipata ordinaria (c. 10), uomini | 42 anni e 10 mesi | 42 anni e 11 mesi | 43 anni e 1 mese | 3 mesi (7 o 9 per CPDEL, CPS, CPI, CPUG) |
| Anticipata ordinaria (c. 10), donne | 41 anni e 10 mesi | 41 anni e 11 mesi | 42 anni e 1 mese | 3 mesi (7 o 9 per CPDEL, CPS, CPI, CPUG) |
| Anticipata contributiva (c. 11), età e contributi effettivi, importo soglia 3 volte l'assegno sociale | 64 anni e 20 anni | 64 anni e 1 mese e 20 anni e 1 mese | 64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi | 3 mesi |
| Precoci, lettere a), b), c) | 41 anni | 41 anni e 1 mese | 41 anni e 3 mesi | 3 mesi |
| Precoci addetti a mansioni gravose o usuranti, lettera d) | 41 anni | 41 anni | 41 anni | 3 mesi |
| Gravosi (7 anni negli ultimi 10) e usuranti, vecchiaia con 30 anni di contributi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | Nessuna |
| Gravosi (6 anni negli ultimi 7), vecchiaia con 30 anni di contributi | 67 anni | 67 anni | 67 anni | Nessuna |
| Gravosi e usuranti, anticipata con 30 anni di contributi | 42 anni e 10 mesi / 41 anni e 10 mesi | invariato | invariato | 3 mesi |
| Invalidi almeno all'80% (dipendenti privati), 20 anni di contributi | 61 anni uomini / 56 donne | 61 anni e 1 mese / 56 anni e 1 mese | 61 anni e 3 mesi / 56 anni e 3 mesi | 12 mesi |
Che cosa controllare nell'estratto conto prima della domanda
Con un requisito che si misura al mese, un singolo periodo non accreditato può spostare la decorrenza di diversi mesi. Prima di presentare la domanda conviene scaricare l'estratto conto contributivo dal portale INPS e verificare alcune voci.
- Periodi di lavoro dipendente senza contributi. Per il lavoratore dipendente vale l'automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.): i contributi omessi dal datore si considerano versati, ma solo se non ancora prescritti, e la prescrizione è di cinque anni. Occorre dimostrare il rapporto con buste paga, lettere di assunzione, CU, libretto di lavoro o testimoni e chiedere l'accredito. Per i periodi prescritti resta la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13 legge 1338/1962), a carico del datore o, in subordine, del lavoratore.
- Contributi figurativi non accreditati. Maternità, servizio militare, malattia, cassa integrazione, disoccupazione, congedi: alcuni sono accreditati d'ufficio, altri solo su domanda. Per l'anticipata va tenuto presente il tetto dei cinque anni per malattia e disoccupazione degli assicurati dal 1993.
- Contributi in più gestioni. Chi ha periodi in gestioni diverse (dipendenti privati, pubblici, artigiani, commercianti, Gestione separata, casse professionali) può sommarli gratuitamente con il cumulo della legge 228/2012, oppure valutare ricongiunzione o totalizzazione: la scelta incide sul requisito, sulla finestra e sull'importo.
- Riscatti e contribuzione estera. I periodi di laurea riscattati o riscattabili, il lavoro all'estero in Paesi convenzionati e i periodi coperti da totalizzazione internazionale vanno fatti emergere prima della domanda.
- Dati anagrafici e qualifica. Un errore sulla data di nascita o sulla qualifica (operaio, impiegato, lavoratore notturno) cambia requisiti ed esenzioni.
Chi è vicino alla soglia può chiedere l'estratto conto certificativo, che l'INPS rilascia su domanda con valore certificativo dei periodi accreditati. La domanda di pensione si presenta online, tramite patronato o contact center; per evitare mesi di pensione persi conviene presentarla con anticipo, dopo aver sistemato le posizioni dubbie.
Se l'INPS respinge la domanda
Contro il provvedimento di reiezione, o di fronte al silenzio dell'Istituto protratto oltre 120 giorni dalla domanda, si presenta ricorso amministrativo al comitato competente entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento. Esaurita la fase amministrativa, o trascorsi 180 giorni dal ricorso senza decisione, si può agire davanti al giudice del lavoro. Per i trattamenti pensionistici l'azione va proposta entro il termine di decadenza di tre anni dell'art. 47 del d.P.R. 639/1970, che decorre dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza, dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo; superato il termine la domanda va ripresentata e la decorrenza si sposta in avanti. Le contestazioni più frequenti riguardano periodi non accreditati, il computo della contribuzione figurativa, il riconoscimento della condizione di lavoratore gravoso o usurante e la data di decorrenza. Il percorso è descritto nella pagina dedicata ai ricorsi contro l'INPS.
Esempio
Una lavoratrice dipendente nata il 20 dicembre 1959, con ventidue anni di contributi, compie 67 anni il 20 dicembre 2026: il requisito di vecchiaia si perfeziona nel 2026 e, con la domanda già presentata e il rapporto cessato, la pensione decorre dal 1° gennaio 2027, senza alcun mese aggiuntivo. Una collega nata il 5 gennaio 1960 compie 67 anni nel 2027 e deve attendere 67 anni e un mese, cioè il 5 febbraio 2027: la pensione decorre dal 1° marzo 2027, due mesi dopo quella della prima.
Un operaio con primo contributo nel 1984 raggiunge, secondo l'estratto conto, 42 anni e 10 mesi di contributi il 31 dicembre 2026: ha il requisito 2026, la finestra si chiude il 31 marzo 2027 e la pensione decorre dal 1° aprile 2027. Se dall'estratto conto mancasse anche un solo mese del 1989 e il requisito slittasse al 31 gennaio 2027, servirebbero 42 anni e 11 mesi, raggiunti il 28 febbraio 2027, con finestra fino al 28 maggio e decorrenza dal 1° giugno 2027: due mensilità in meno per un mese non accreditato, da recuperare facendo valere il rapporto di lavoro prima della domanda.
Una lavoratrice con primo accredito nel 1997, due figli e 64 anni e un mese compiuti ad aprile 2027, con venti anni e due mesi di contribuzione effettiva, può chiedere l'anticipata contributiva se la pensione calcolata raggiunge 2,6 volte l'assegno sociale: con i valori 2026 servono almeno 1.420,22 euro lordi al mese. In caso positivo la pensione decorre dal 1° agosto 2027, dopo la finestra di tre mesi, e fino all'età della pensione di vecchiaia non può superare cinque volte il trattamento minimo.
Domande frequenti
Compio 67 anni a dicembre 2026 ma presento la domanda a gennaio 2027: mi serve il mese in più?
No. Il requisito si è perfezionato nel 2026 e si conserva. La pensione decorre però dal primo giorno del mese successivo alla domanda, quindi presentarla in ritardo fa perdere mensilità: conviene presentarla prima della maturazione, così la decorrenza coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età.
Raggiungo 41 anni e 10 mesi di contributi a novembre 2026: posso uscire con i requisiti di quest'anno?
Sì, se sei una lavoratrice: il requisito 2026 per le donne è 41 anni e 10 mesi, la finestra di tre mesi si chiude a febbraio 2027 e la pensione decorre dal 1° marzo 2027. Per un uomo con la stessa anzianità no: servono 42 anni e 10 mesi entro il 31 dicembre 2026, altrimenti dal 2027 42 anni e 11 mesi.
I contributi figurativi contano per i 42 anni e 11 mesi?
Sì, con due limiti. Per chi è assicurato dal 1° gennaio 1993 la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia è valutata entro cinque anni complessivi. Per l'anticipata contributiva dei lavoratori senza contributi prima del 1996 (64 anni e un mese) i venti anni e un mese devono essere di contribuzione effettiva, quindi i figurativi non contano.
Devo smettere di lavorare per andare in pensione?
Il lavoratore dipendente deve cessare il rapporto di lavoro, sia per la vecchiaia sia per l'anticipata; il lavoratore autonomo no. Dopo la decorrenza, pensione di vecchiaia e anticipata ordinaria sono interamente cumulabili con nuovi redditi da lavoro. Fanno eccezione le misure sperimentali con regole proprie e l'APE sociale, incompatibile con redditi da lavoro salvo quelli da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
L'INPS ha respinto la domanda perché mancano alcuni mesi di contributi: che cosa posso fare?
Entro novanta giorni si presenta ricorso amministrativo, allegando le prove del rapporto di lavoro (buste paga, contratti, CU, dichiarazioni di colleghi). Se i contributi omessi non sono prescritti, l'INPS deve accreditarli per l'automaticità delle prestazioni; se sono prescritti, si può costituire una rendita vitalizia. In caso di esito negativo si agisce davanti al giudice del lavoro entro il termine triennale di decadenza.
Se la legge di bilancio 2027 introduce nuove uscite anticipate, cambiano questi requisiti?
I requisiti ordinari del 2027 sono già fissati dal decreto direttoriale e dalla legge di bilancio 2026, e una nuova legge potrebbe solo aggiungere canali di flessibilità o modificarli espressamente. Finché il testo non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale non esiste alcun diritto da far valere e la pianificazione va fatta sui numeri attuali.
Posso chiedere l'APE sociale nel 2027?
Con le norme in vigore no: la sperimentazione termina il 31 dicembre 2026 e le domande di verifica delle condizioni vanno presentate entro il 30 novembre 2026. Chi ottiene l'APE sociale e poi va in pensione di vecchiaia deve inoltre tener conto che l'esenzione dall'aumento prevista per i lavori gravosi non si applica a chi percepisce l'APE al momento del pensionamento.
Per approfondire: avvocato previdenzialista: pensioni, contributi e ricorsi INPS, ricorsi contro l'INPS a Piacenza, pensioni e prestazioni previdenziali: la giurisprudenza schedata dall'Osservatorio, dimissioni per giusta causa e NASpI, agevolazioni sul lavoro in scadenza il 31 dicembre 2026.
Aggiornato al 16 ottobre 2026. Gli importi dell'esempio sono indicativi e dipendono dai valori che l'INPS fisserà per il 2027. Prima di assumere decisioni conviene verificare l'estratto conto contributivo aggiornato, la gestione di iscrizione e lo stato delle istruzioni amministrative alla data di interesse.
Contenuto a carattere informativo, che non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto. Lo Studio Legale Capelli, avvocato del lavoro a Piacenza con ricevimento anche a Bologna e a Fiorenzuola d'Arda, assiste lavoratori e lavoratrici nella verifica della posizione contributiva, nel riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione e nei ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS.
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