Diritto del lavoro

Dimissioni per giusta causa e NASpI: quando spettano e cosa bisogna provare

Avv. Lucia Capelli - 8 Settembre 2026

- 8 Settembre 2026

Stipendi non pagati, demansionamento, molestie o trasferimenti illegittimi possono giustificare dimissioni immediate, con diritto all'indennità di preavviso e alla NASpI. Ma dopo le pronunce della Cassazione del 2026 la prova richiesta al lavoratore è più rigorosa di quanto si creda.

Il fondamento: l'art. 2119 del codice civile

Chi si dimette volontariamente, di regola, non ha diritto alla NASpI: l'indennità di disoccupazione presuppone la perdita involontaria dell'occupazione. Ma quando è il comportamento del datore di lavoro a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, le dimissioni diventano "per giusta causa" ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, e cambiano natura.

La norma consente a ciascuna delle parti di recedere senza preavviso quando si verifica "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". L'espressione va presa alla lettera: non basta un disagio, nemmeno serio. Occorre un inadempimento del datore di lavoro talmente grave da rendere intollerabile restare anche solo per il tempo del preavviso.

Quando ricorre la giusta causa

La giurisprudenza e la prassi amministrativa dell'INPS (circolare n. 94/2015) hanno individuato alcune fattispecie tipiche:

  • mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni, quando è significativo e reiterato;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali, se protratto nel tempo;
  • demansionamento o svuotamento sostanziale delle mansioni;
  • molestie, anche sessuali, mobbing o comportamenti gravemente lesivi della dignità;
  • trasferimento disposto senza le comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive richieste dall'art. 2103 c.c.;
  • modifiche unilaterali rilevanti e peggiorative delle condizioni di lavoro.

Nessun elenco è esaustivo, e nessuna di queste ipotesi opera in automatico. Lo stesso fatto — un ritardo nel pagamento, un trasferimento — può integrare la giusta causa in un contesto e non in un altro: quello che conta è la gravità concreta, valutata caso per caso.

Il requisito che si sottovaluta: l'immediatezza

C'è un elemento che pesa quanto la gravità, e che nella pratica fa cadere molte posizioni altrimenti solide: la tempestività della reazione.

Le dimissioni sono assistite da giusta causa quando si configurano come risposta immediata all'inadempimento del datore di lavoro. La Cassazione richiede che sia dimostrato un rapporto di consecuzione e di immediatezza tra la condotta datoriale e il recesso, perché è quel nesso a rivelare la reale origine delle dimissioni.

La conseguenza pratica è netta. Chi subisce mesi di stipendi arretrati senza mai contestare nulla, e poi se ne va, si trova in una posizione più debole di chi reagisce subito e per iscritto: una situazione tollerata a lungo suggerisce che la prosecuzione del rapporto, in fondo, era possibile.

NASpI: il diritto esiste, ma va provato

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 include espressamente le dimissioni per giusta causa tra i casi che danno accesso alla NASpI. È il recepimento di un principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 2002: dimissioni imposte da un difetto grave del rapporto non sono una libera scelta, e la disoccupazione che ne deriva è involontaria.

Restano fermi i requisiti ordinari della prestazione, in particolare almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, e il termine per la domanda, che va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

Il punto delicato, però, è un altro. Il lavoratore licenziato non deve dimostrare nulla sull'origine della cessazione; il lavoratore che si dimette per giusta causa, invece, deve allegare e provare i fatti che la integrano. L'onere è interamente suo, sia davanti all'INPS sia in giudizio.

Che cosa è cambiato con le pronunce del 2026

Su questo punto la Cassazione è intervenuta due volte nell'aprile 2026, con orientamento restrittivo.

Con l'ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2026 la Corte ha stabilito che non basta documentare la volontà di agire in giudizio contro il datore di lavoro. Per anni la prassi seguita da molti patronati, fondata su una circolare INPS del 2003, si è accontentata di una dichiarazione con cui il lavoratore affermava di volersi difendere, magari accompagnata da una diffida dell'avvocato. La Cassazione ha chiarito che le circolari dell'INPS sono atti interni all'ente e non possono modificare i presupposti fissati dalla legge: il giudice deve accertare la giusta causa nella sostanza, non limitarsi agli indici formali indicati dalla prassi amministrativa.

Con l'ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 la Corte ha affrontato il caso di un lavoratore trasferito da Genova a Catania, affermando che la sola distanza della nuova sede non è sufficiente a integrare la giusta causa. Il disagio logistico è rilevante, ma non basta da solo: occorre accertare che il trasferimento fosse privo delle comprovate ragioni richieste dall'art. 2103 c.c., o comunque che la condotta datoriale rendesse intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Chi si dimette confidando in automatismi — il trasferimento oltre i cinquanta chilometri, la diffida inviata dal legale — oggi rischia di vedersi negare la prestazione. E se la NASpI viene erogata e in seguito il giudice esclude la giusta causa, l'INPS può chiederne la restituzione.

L'indennità sostitutiva del preavviso

C'è invece un effetto che opera con maggiore linearità. Chi si dimette senza giusta causa e senza lavorare il preavviso deve corrispondere al datore di lavoro la relativa indennità. Nella giusta causa il rapporto si inverte: il lavoratore non è tenuto al preavviso e ha diritto a riceverne l'indennità sostitutiva, come se fosse stato il datore a recedere.

L'importo corrisponde alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato. È una voce che incide in modo significativo sul valore complessivo dell'uscita, e che spesso viene dimenticata.

Un punto a favore introdotto di recente

La legge di bilancio 2025 ha inserito un requisito aggiuntivo per la NASpI: chi ha lasciato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione tra le due cessazioni.

Le dimissioni per giusta causa sono escluse da questa penalizzazione, come ha confermato l'INPS con la circolare n. 98 del 2025. È una ragione ulteriore per qualificare correttamente l'uscita fin dall'inizio, invece di rassegnare dimissioni ordinarie contando di rimediare dopo.

Come si fa, in concreto

Le dimissioni, comprese quelle per giusta causa, devono essere rese con la procedura telematica prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, a pena di inefficacia: si trasmettono dal portale del Ministero del Lavoro con SPID o CIE, oppure tramite patronato o sindacato. Nel modulo va selezionata la tipologia "dimissioni per giusta causa" e indicata sinteticamente la motivazione.

Attenzione a due dettagli. Il modello telematico attesta soltanto la genuinità dell'atto: la giusta causa non è accertata dal modulo, ma va dimostrata separatamente davanti all'INPS e, se necessario, al giudice. E le dimissioni sono revocabili entro sette giorni dalla trasmissione: è una finestra breve, ma esiste, e in qualche caso permette di rimediare a una decisione presa d'impulso.

Prima di dimettersi, alcune verifiche

  • I fatti che si intendono invocare sono documentati per iscritto? Buste paga, estratti conto, comunicazioni, email, certificazioni mediche.
  • Sono stati contestati al datore di lavoro, con una diffida o un reclamo formale? Una contestazione rimasta senza risposta è molto più solida di una lamentela verbale.
  • La reazione è tempestiva rispetto ai fatti? È l'elemento su cui oggi si concentra il controllo.
  • Esistono alternative che tutelino meglio? Non sempre andarsene è la scelta migliore.

Perché conviene far valutare la situazione prima

Le dimissioni per giusta causa sono uno strumento di autotutela reale, ma sono anche una scelta che espone: se la giusta causa non viene riconosciuta, il lavoratore si ritrova senza impiego, senza indennità di disoccupazione e, in ipotesi, debitore del preavviso.

Una verifica preventiva serve a stabilire se il quadro regge, quali documenti mancano e quali si possono ancora recuperare finché il rapporto è in corso. A volte la strada migliore non è dimettersi, ma diffidare l'azienda, negoziare un'uscita concordata o agire in giudizio restando al proprio posto: opzioni che dopo le dimissioni non esistono più.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e riguardano gli orientamenti in essere alla data di pubblicazione. La valutazione di una situazione concreta richiede l'esame dei documenti e delle circostanze specifiche.

Lo Studio Legale Capelli assiste i lavoratori nella valutazione preventiva, nella raccolta della prova e nella scelta tra dimissioni per giusta causa, trattativa e azione giudiziale.

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