- Corte
- Corte di Cassazione, Lavoro
- Ordinanza
- n. 24380/2026
- Decisa il
- 3 Luglio 2026
- Depositata il
- 2 Agosto 2026
- Esito processuale
- rigettato
Principio di diritto
L'onere di provare l'effettiva risoluzione del rapporto per dimissioni, avvenute con le modalità telematiche previste dall'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015, grava sul datore di lavoro; la mera produzione del modello UNILAV non costituisce prova idonea in assenza di ulteriore documentazione attestante la provenienza dell'atto di recesso dalla lavoratrice. Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione quando, nell'accertare la continuità del rapporto e l'applicabilità del CCNL originario, si limiti a scrutinare l'eccezione difensiva datoriale relativa alle dimissioni, senza alterare il petitum o la causa petendi.
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Osservatorio Capelli sul Lavoro, scheda "Dimissioni telematiche e prova della risoluzione del rapporto; continuità del rapporto ai fini delle differenze retributive e del CCNL applicabile" (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza, n. 24380, decisa il 3 luglio 2026, depositata il 2 agosto 2026), in Capelli Labour Index III trimestre 2026, Studio Legale Lucia Capelli, 2026. https://www.studiolegaleluciacapelli.it/osservatorio/giurisprudenza/cassazione-lavoro-24380-2026/