Avv. Lucia Capelli - 14 Ottobre 2026
Dal 12 gennaio 2025 il datore di lavoro può considerare dimissionario il dipendente assente senza giustificazione oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, comunicandolo all'Ispettorato (art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 151/2015). Come funziona la procedura, quando non si applica, che cosa può fare il lavoratore, perché la NASpI non spetta e che cosa dicono i primi tribunali.
Riferimenti normativi: art. 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (in vigore dal 12 gennaio 2025), che ha inserito il comma 7-bis nell'art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151; circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 27 marzo 2025; note dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 579 del 22 gennaio 2025 e n. 3984 del 29 aprile 2025; messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025 e circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025.
In tre righe
Se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, se il contratto non dice nulla, per più di quindici giorni, il datore può comunicarlo all'Ispettorato territoriale del lavoro e il rapporto si considera risolto per dimissioni, senza procedura telematica e senza NASpI. L'effetto non è automatico: scatta solo se il datore sceglie di avvalersene, e il lavoratore può evitarlo provando che non ha potuto comunicare i motivi dell'assenza.
Di cosa si tratta
Prima del 2025 l'assenza ingiustificata prolungata poteva essere gestita solo come inadempimento disciplinare: contestazione, termine a difesa, licenziamento per giusta causa. Le dimissioni, dal 2016, richiedono la procedura telematica dell'art. 26 del d.lgs. 151/2015, e un lavoratore che semplicemente spariva lasciava l'azienda nell'alternativa tra licenziarlo, con il costo del ticket NASpI e il rischio di impugnazione, oppure tenerlo formalmente in forza.
Il collegato lavoro (legge 203/2024) ha introdotto una terza strada, le cosiddette dimissioni per fatti concludenti: l'assenza ingiustificata protratta oltre una certa soglia viene letta come volontà del lavoratore di lasciare il posto. La norma vale per i rapporti di lavoro privato; è esclusa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 26, comma 8-bis).
Come funziona la procedura
- Soglia di assenza. Il termine è quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto per questa specifica ipotesi; in mancanza, l'assenza deve superare quindici giorni, quindi la comunicazione può partire dal sedicesimo giorno. Secondo la circolare ministeriale 6/2025 i giorni si contano come giorni di calendario, salvo diversa indicazione del CCNL.
- Comunicazione all'Ispettorato. Il datore comunica l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato del luogo in cui si svolge il rapporto, con il modello aggiornato dall'INL (nota 3984/2025), indicando tutti i recapiti del lavoratore e inviando copia della comunicazione anche a lui, perché possa difendersi. L'Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore e, se serve, altri dipendenti; secondo la nota INL 579/2025 le verifiche vanno concluse entro trenta giorni dalla ricezione.
- Cessazione. Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. Dalla comunicazione all'Ispettorato decorrono i cinque giorni per la comunicazione obbligatoria di cessazione (UniLav) con il codice "FC - dimissioni per fatti concludenti", attivo dal 29 gennaio 2025. La data di cessazione non può essere anteriore a quella della comunicazione all'Ispettorato; per il periodo di assenza non sono dovuti retribuzione e contributi.
- Preavviso. Secondo il Ministero il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo, come per ogni dimissione senza preavviso.
Quando l’effetto non si produce
La norma stessa prevede la prova contraria: il rapporto non si risolve se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi dell'assenza. L'esempio della circolare è il ricovero ospedaliero; rientra anche il caso in cui il lavoratore abbia in realtà comunicato l'assenza e l'azienda non ne abbia tenuto conto. L'onere della prova è del lavoratore.
Se la prova viene data, oppure se l'Ispettorato accerta che la comunicazione del datore non era veritiera, la cessazione resta priva di effetti: il rapporto prosegue, e il datore risponde delle retribuzioni, oltre che, in caso di comunicazione falsa, delle conseguenze anche penali.
La procedura non si applica inoltre alle lavoratrici in gravidanza e ai genitori nei primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato o affidato), per i quali l'art. 55 del d.lgs. 151/2001 impone la convalida delle dimissioni davanti all'Ispettorato: una norma speciale che non ammette presunzioni.
Il nodo del termine: legge, contratto collettivo e primi giudici
Molti contratti collettivi puniscono con il licenziamento l'assenza ingiustificata superiore a tre, quattro o cinque giorni. Quel termine vale per le dimissioni per fatti concludenti? Il Ministero dice di no: il contratto collettivo può derogare solo in senso più favorevole al lavoratore, quindi il termine contrattuale si applica se è superiore a quindici giorni; se è inferiore, resta il termine di legge. Le clausole disciplinari dei CCNL, aggiunge la circolare, sono un percorso alternativo: chi vuole usarle deve seguire l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e licenziare.
I tribunali si sono divisi. Il Tribunale di Milano (sezione lavoro, sentenza dell'autunno 2025 nella causa R.G. 4953/2025) ha ritenuto applicabile il termine che il CCNL Cooperative sociali prevede per il licenziamento disciplinare, tre giorni consecutivi: il rinvio della legge al contratto collettivo sarebbe prioritario e il termine di quindici giorni solo residuale. Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025) e il Tribunale di Brescia (sentenza del 27 gennaio 2026) hanno invece applicato la soglia legale, che Bergamo ha letto addirittura in giorni lavorativi: dodici giorni di assenza a Bergamo e sei a Brescia non sono bastati, la cessazione è stata dichiarata inefficace e l'azienda condannata alle retribuzioni dalla messa in mora, perché le clausole disciplinari servono a misurare la gravità dell'inadempimento, non a presumere una volontà di dimettersi. Finché la Cassazione non si pronuncia, la strada sicura per l'azienda è attendere il sedicesimo giorno, salvo che il CCNL preveda un termine specifico e più lungo per questa ipotesi.
Che cosa cambia per la NASpI
Le dimissioni per fatti concludenti sono una cessazione volontaria: la NASpI non spetta (INPS, messaggio 639/2025 e circolare 154/2025). È la differenza pratica più rilevante rispetto al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, che invece dà diritto all'indennità se ci sono i requisiti.
C'è però un'eccezione importante: se il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa con la procedura telematica, anche dopo che il datore ha avviato la procedura per fatti concludenti, le dimissioni del lavoratore prevalgono e la procedura datoriale perde efficacia. In quel caso la NASpI può essere riconosciuta, a condizione che il lavoratore provi la giusta causa (per esempio il mancato pagamento delle retribuzioni) secondo le modalità della circolare INPS 163/2003. L'INL ha osservato che i motivi dell'assenza, se dipendono da un inadempimento del datore, possono essere valutati proprio in termini di giusta causa.
Requisiti in sintesi
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Rapporti interessati | Lavoro privato; esclusa la pubblica amministrazione |
| Soglia di assenza | Termine del CCNL per questa ipotesi; in mancanza, oltre 15 giorni di calendario (dal 16°) |
| Chi decide | Il datore: la procedura è facoltativa, in alternativa al licenziamento disciplinare |
| Adempimenti | Comunicazione alla sede INL del luogo di lavoro con recapiti del lavoratore e copia a lui; UniLav entro 5 giorni con codice FC |
| Effetti | Risoluzione per volontà del lavoratore; nessuna retribuzione né contributi per l'assenza; trattenuta del mancato preavviso |
| Prova contraria | Impossibilità di comunicare i motivi per forza maggiore o fatto del datore |
| Esclusioni | Gravidanza e primi tre anni del bambino (convalida obbligatoria) |
| NASpI | Non spetta; spetta se prevalgono dimissioni per giusta causa provate |
Esempio
Un operaio di un'azienda con CCNL che non disciplina le dimissioni per fatti concludenti smette di presentarsi il 2 marzo senza avvisare. L'azienda può comunicare l'assenza all'Ispettorato dal 18 marzo (sedicesimo giorno di calendario) e, entro cinque giorni da quella comunicazione, trasmettere l'UniLav con codice FC, con data di cessazione non anteriore al 18 marzo. Dal 2 marzo non maturano retribuzione e contributi; dalle competenze finali (ratei, ferie, TFR) l'azienda trattiene l'indennità di mancato preavviso. Se il lavoratore dimostra di essere stato ricoverato dal 1° marzo senza poter avvisare, la cessazione è priva di effetti. Se invece il 10 marzo il lavoratore aveva inviato dimissioni telematiche per giusta causa per stipendi non pagati, quelle prevalgono e la NASpI può essere richiesta, con la prova dell'inadempimento.
Domande frequenti
Dopo quanti giorni di assenza ingiustificata scattano le dimissioni per fatti concludenti?
Dopo il termine previsto dal contratto collettivo per questa specifica ipotesi oppure, se il contratto non lo prevede, dopo quindici giorni: la comunicazione all'Ispettorato può partire dal sedicesimo giorno di calendario. I termini più brevi che i CCNL prevedono per il licenziamento disciplinare non si applicano secondo il Ministero e secondo i Tribunali di Bergamo e Brescia, mentre il Tribunale di Milano li ha ritenuti applicabili: in attesa della Cassazione conviene attendere il sedicesimo giorno, contando prudenzialmente i giorni lavorativi se si vuole azzerare il rischio.
Il datore di lavoro è obbligato a seguire questa procedura?
No. È una facoltà: il datore può preferire la contestazione disciplinare e il licenziamento per giusta causa, seguendo l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. La differenza principale sta nella NASpI, che spetta in caso di licenziamento e non in caso di dimissioni per fatti concludenti, e nel contributo di licenziamento che l'azienda versa solo nel primo caso.
Sono stato considerato dimissionario ma ero in ospedale: che cosa posso fare?
Dimostrare l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza: certificati di ricovero, documentazione sanitaria, eventuali comunicazioni inviate da familiari. La prova può essere data all'Ispettorato durante le verifiche o davanti al giudice del lavoro. Se è fondata, la cessazione è priva di effetti e il rapporto prosegue con il diritto alle retribuzioni. Conviene muoversi subito e, in via prudenziale, contestare per iscritto la cessazione entro sessanta giorni.
Ho diritto alla NASpI se il rapporto si chiude per fatti concludenti?
No: l'INPS considera la cessazione volontaria e non riconosce l'indennità. La NASpI può spettare se, prima o anche dopo l'avvio della procedura datoriale, il lavoratore ha presentato dimissioni telematiche per giusta causa e riesce a provarla, oppure se l'azienda ha scelto la strada del licenziamento disciplinare.
Vale anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori domestici?
Non per i dipendenti pubblici, esclusi espressamente dal comma 8-bis dell'art. 26. Per il lavoro domestico, che il comma 7 dello stesso articolo esclude dalle dimissioni telematiche, l'applicabilità della nuova procedura è discussa e non è stata chiarita dalle circolari: conviene gestire il caso con la lettera di contestazione e il recesso secondo il contratto collettivo. La procedura non si applica neppure alle lavoratrici in gravidanza e ai genitori nei primi tre anni di vita del bambino, per i quali resta la convalida davanti all'Ispettorato.
L’azienda può comunicare l’assenza all’Ispettorato anche molto tempo dopo il quindicesimo giorno?
Sì, la circolare ministeriale lo consente: il termine di legge è il minimo, non una scadenza. Fino alla comunicazione il rapporto resta formalmente in essere, anche se senza retribuzione e contributi per il periodo di assenza; la cessazione decorre dalla data indicata nell'UniLav, non anteriore alla comunicazione all'Ispettorato.
Per approfondire: dimissioni per giusta causa e NASpI: quando spettano e come si provano, impugnare un licenziamento: i termini di 60 e 180 giorni, consulenza di diritto del lavoro per aziende, avvocato per il licenziamento a Piacenza.
Aggiornato al 14 ottobre 2026. La materia è recente e la giurisprudenza di merito è divisa sul termine applicabile. Prima di assumere decisioni conviene verificare il contratto collettivo applicato e lo stato delle istruzioni amministrative alla data di interesse.
Contenuto a carattere informativo, che non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto. Lo Studio Legale Capelli, avvocato del lavoro a Piacenza con ricevimento anche a Bologna e a Fiorenzuola d'Arda, assiste le imprese nella gestione delle assenze ingiustificate e i lavoratori che si vedono attribuire dimissioni mai volute.
Tag: Dimissioni, Assenza ingiustificata, Collegato lavoro, NASpI, Ispettorato del lavoro