Infortuni sul lavoro

Infortuni sul lavoro e responsabilità: oltre la tutela INAIL

Avv. Lucia Capelli - 18 Febbraio 2024

- 18 Febbraio 2024

L'indennizzo INAIL non copre tutto il danno, ma per ottenere il resto dal datore di lavoro non basta che ci sia stato un infortunio: la legge lo esonera dalla responsabilità civile, e l'esonero cade solo a certe condizioni.

Due tutele che non coincidono

Dopo un infortunio sul lavoro o il riconoscimento di una malattia professionale, l'INAIL interviene automaticamente: la copertura opera anche in assenza di colpa del datore di lavoro, ed è questa la ragione per cui l'ordinamento, come contropartita, prevede un esonero della responsabilità civile dell'impresa.

L'indennizzo dell'Istituto, però, non è un risarcimento integrale. Viene liquidato secondo tabelle predeterminate, copre alcune voci e non altre, e resta uno spazio — a volte ampio — tra quanto l'INAIL riconosce e quanto spetterebbe secondo i criteri civilistici. Quello spazio ha un nome, e ha regole precise per essere recuperato.

Danno differenziale e danno complementare

Il danno differenziale è la differenza tra quanto l'INAIL ha indennizzato e quanto sarebbe dovuto secondo i criteri civilistici, con riferimento alle stesse voci di danno.

Il danno complementare riguarda invece le voci che la copertura assicurativa non contempla affatto: il danno morale, il danno biologico da inabilità temporanea (l'INAIL indennizza la perdita di guadagno, non il pregiudizio alla salute nel periodo di malattia), e i danni che i congiunti subiscono in proprio.

La distinzione non è accademica, perché le due voci hanno presupposti diversi.

La condizione che molti ignorano

È il punto in cui si concentrano gli equivoci. L'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che l'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Quell'esonero non è assoluto: viene meno quando il fatto da cui è derivato l'infortunio o la malattia professionale costituisce reato perseguibile d'ufficio. È in quel caso che si apre la strada del danno differenziale, e il reato viene accertato dal giudice civile in via incidentale, senza bisogno di una condanna penale.

Per il danno complementare il discorso è diverso: trattandosi di voci del tutto estranee alla copertura assicurativa, l'esonero non opera e si applicano le comuni regole della responsabilità civile.

Detto in modo pratico: non è vero che si può chiedere tutto al datore semplicemente perché c'è stato un infortunio, e non è vero nemmeno che senza processo penale non si ottiene nulla.

Chi deve provare cosa

L'accertamento del fatto-reato in sede civile va condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche quanto all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale: lo ha precisato la Cassazione, tra le altre, con la sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020.

La conseguenza sul piano probatorio è favorevole a chi agisce. Allegato che l'infortunio è avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa, il lavoratore deve provare il nesso causale e il danno; incombe sul datore la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure necessarie o che il danno deriva da causa a lui non imputabile (artt. 1218 e 2087 c.c.).

L'obbligo di sicurezza, del resto, non si esaurisce nel rispetto formale delle norme antinfortunistiche: comprende la valutazione dei rischi effettivi, la formazione adeguata, la vigilanza sull'uso dei dispositivi di protezione, l'organizzazione del lavoro. Molte cause si decidono sulla mancata vigilanza o sull'inadeguatezza della formazione, più che sull'assenza del presidio di sicurezza.

Le soglie dell'indennizzo INAIL

Sono fissate dalla legge (art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) e conviene conoscerle, perché determinano il punto di partenza del calcolo:

  • menomazioni inferiori al 6%: nessun indennizzo, sono in franchigia;
  • dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale, non collegato al reddito;
  • dal 16% in su: indennizzo in rendita, con un'ulteriore quota che ristora anche le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione e a una percentuale della retribuzione.

Come si scomputa quello che l'INAIL ha già dato

Qui si gioca buona parte della quantificazione. La detrazione dell'indennizzo dal risarcimento non opera in blocco: va effettuata per poste identiche, cioè soltanto quando l'indennizzo e il risarcimento sono destinati a ristorare pregiudizi identici. Non basta che entrambi ricadano genericamente nel danno patrimoniale o non patrimoniale.

Il principio è stato affermato con chiarezza dalla Cassazione, tra le altre con l'ordinanza n. 30293 del 31 ottobre 2023 e, in precedenza, con la sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021. Se il valore ristorato dalla rendita non corrisponde a quello di cui si chiede il risarcimento, non va sottratto. Per poterlo verificare occorre conoscere la composizione delle poste liquidate dall'Istituto: è un'informazione che il giudice può acquisire direttamente dall'INAIL.

I termini

Sono diversi a seconda di chi si ha di fronte, ed è la ragione per cui conviene guardarli insieme fin dall'inizio.

Verso l'INAIL: tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 del D.P.R. 1124/1965). Il termine resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione, fino al provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Verso il datore di lavoro: essendo la responsabilità ex art. 2087 c.c. di natura contrattuale, la prescrizione è decennale (art. 2946 c.c.). Se si agisce in via extracontrattuale il termine è di cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.), salvo il più lungo termine previsto dal comma 3 quando il fatto costituisce reato.

La decorrenza, per le patologie a lenta manifestazione, non parte dall'esposizione ma dal momento in cui la malattia è percepita, o poteva essere percepita con l'ordinaria diligenza, come danno ingiusto riconducibile al comportamento altrui (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, nn. 576-585).

Un avvertimento per le imprese

C'è un aspetto che dal lato datoriale viene spesso sottovalutato: quando la responsabilità è accertata, l'INAIL agisce in via di regresso contro il datore di lavoro per recuperare quanto erogato (art. 11 del D.P.R. 1124/1965). L'azione dell'Istituto è autonoma rispetto a quella del lavoratore, e può arrivare anche dopo che la vicenda con il dipendente si è chiusa.

È la ragione per cui la documentazione della formazione, della consegna dei dispositivi e della vigilanza non serve solo a prevenire l'infortunio: serve a difendersi due volte.

La pratica amministrativa e la causa non sono mondi separati

Quello che viene dichiarato nella denuncia, la ricostruzione della dinamica, la documentazione sanitaria prodotta all'Istituto: sono elementi che poi si ritrovano in giudizio. Conviene curarli fin dall'inizio, anche quando sembra solo una pratica da sbrigare.

Contenuto a carattere informativo, aggiornato all'8 settembre 2026: non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto.

Lo Studio Legale Capelli segue infortuni sul lavoro e malattie professionali per lavoratori e imprese, dalla fase amministrativa davanti all'INAIL al giudizio civile.

Tag: Infortuni sul lavoro, Danno differenziale, INAIL, Art. 2087 c.c., Risarcimento